Ministero del Made in Italy vittorioso sulla ripartizione dei contributi TV locali
Pubblicato il: 7/9/2025
L’Avvocatura Generale dello Stato ha assistito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Gli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano hanno rappresentato Radio Telemolise s.r.l. L’avvocato Tommaso Di Nitto ha assistito Espansione s.r.l.
Con la sentenza n. 5478/2025 depositata il 24 giugno 2025 (RG n. 2804/2024 e n. 2625/2024), il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha accolto gli appelli del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Espansione s.r.l., riformando integralmente la sentenza n. 14141/2023 del TAR Lazio che aveva parzialmente accolto il ricorso di Radio Telemolise s.r.l. sulla ripartizione dei contributi pubblici per le televisioni locali relativi all'annualità 2018.
La controversia verteva sull’applicazione del cosiddetto "scalino preferenziale" previsto dall’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017, che destina il 95% dei fondi alle prime cento emittenti in graduatoria e il restante 5% a quelle classificate dalla 101esima posizione in avanti, nonché sulla rilevanza attribuita ai dati di ascolto Auditel nella formazione delle graduatorie. Radio Telemolise s.r.l. aveva contestato la legittimità di tali criteri sia sotto il profilo della loro attuazione regolamentare, sia in relazione agli effetti prodotti dal cosiddetto intervento di "legificazione" ad opera dell’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018.
Il TAR Lazio, in primo grado, aveva dichiarato improcedibile la domanda di annullamento dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017, in quanto tale disposizione era già stata annullata dal Consiglio di Stato nel 2022, ma aveva accolto la domanda contro la graduatoria del 2018 e la ripartizione dei contributi, ritenendo la "legificazione" rilevante solo dall’annualità 2019.
In appello, sia il Ministero sia Espansione s.r.l. sostenevano invece che la legificazione delle norme regolamentari avesse avuto effetto già dal 2018 e che le norme contestate avessero acquisito così rango primario, sottraendosi al sindacato del giudice amministrativo se non per profili di legittimità costituzionale.
Il Consiglio di Stato, aderendo alla recente sentenza n. 44/2025 della Corte Costituzionale, ha ribadito che la legificazione operata dall’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 ha riguardato integralmente il D.P.R. n. 146/2017 e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dunque anche per la ripartizione dei contributi relativi all’anno 2018. Tale circostanza impedisce di sindacare le scelte regolamentari in sede amministrativa e rende infondate le censure di Radio Telemolise sull’atto applicativo. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono state dichiarate manifestamente infondate sulla base della pronuncia della Consulta, che ha giudicato coerente e ragionevole l'impianto normativo contestato.
La decisione, pertanto, ha confermato la piena validità della disciplina del "scalino preferenziale" risolvendo il contrasto sull’ambito temporale di efficacia della legificazione. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della questione e il necessario intervento della Corte Costituzionale.

