Acquedotto Pugliese ottiene il risarcimento dal Comune di Ginosa
Pubblicato il: 7/9/2025
L’avvocato Gabriele Sabato ha assistito Acquedotto Pugliese S.p.A.; l’avvocato Giuseppe Misserini ha rappresentato il Comune di Ginosa.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5485/2025 (R.G. n. 3964/2022), ha accolto l’appello proposto da Acquedotto Pugliese S.p.A. contro il Comune di Ginosa, ribaltando la decisione di primo grado del TAR Puglia (sentenza n. 676/2022).
La vicenda trae origine dalla richiesta di risarcimento avanzata dal gestore del servizio idrico integrato per i costi sostenuti nella rimozione di rifiuti abbandonati su un terreno di proprietà aziendale, in prossimità di una condotta idrica del sistema acquedottistico del Sinni.
Acquedotto Pugliese, a seguito di un sopralluogo nel giugno 2019, aveva segnalato al Comune di Ginosa la presenza di cumuli di rifiuti pericolosamente vicini alla condotta da ripristinare, evidenziando sia il rischio ambientale che la necessità di liberare l’area per consentire l’esecuzione di lavori urgenti contrattualmente affidati.
La richiesta, ribadita anche con diffida formale e senza riscontro da parte dell’amministrazione comunale, ha portato la società a provvedere autonomamente alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, sostenendo un esborso documentato superiore agli 11.500 euro, e domandando poi il ristoro per equivalente monetario davanti al giudice amministrativo. In primo grado, il TAR aveva respinto la domanda ritenendo insussistente il nesso di causalità tra l’inerzia del Comune e il danno, rilevando che il gestore avrebbe dovuto previamente azionare il rimedio giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, nonché la nomina di un commissario ad acta ex art. 31 e 117 c.p.a., ritenendo tale omissione sufficiente a interrompere la causalità tra comportamento omissivo e le conseguenze economiche subite.
Il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’appello, ha approfondito la disciplina dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, ribadendo la competenza primaria dei Comuni nella rimozione dei rifiuti abbandonati e sottolineando come il parametro per la valutazione della responsabilità sia quello della diligenza, espressamente richiamato dall’art. 30, comma 3, c.p.a.
Secondo Palazzo Spada, il giudice deve comparativamente valutare i comportamenti delle parti, considerando sia gli strumenti giurisdizionali che quelli stragiudiziali attivati dal danneggiato.
La sentenza ha ritenuto che la tempestiva segnalazione e diffida di Acquedotto Pugliese integrasse condotta diligente e che la successiva scelta di agire autonomamente fosse giustificata dall’urgenza, non essendo esigibile l’attesa dei tempi giudiziari. Respinta anche la tesi del Comune, secondo cui la società sarebbe potuta risultare destinataria di ordinanza di rimozione per responsabilità solidale ex art. 192, la sentenza ha ribadito che tale responsabilità richiede dimostrazione di dolo o colpa specifica, non riscontrata nel caso esaminato e neppure allegata adeguatamente dalla difesa comunale.
Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la fondatezza della domanda: il Comune di Ginosa dovrà risarcire Acquedotto Pugliese per i costi sostenuti, secondo la documentazione prodotta, oltre interessi. Le spese del doppio grado di giudizio sono regolate secondo la soccombenza, con parziale compensazione per la novità della questione sui rapporti tra azione contro il silenzio-rifiuto e azione risarcitoria.

