Delcon ottiene la conferma della gara per i sistemi di colorazione vetrini
Pubblicato il: 7/9/2025
L’avvocato Roberto Bonatti ha assistito Delcon S.r.l., mentre gli avvocati Stefano Cresta e Claudia Cipriano hanno rappresentato Va.Ni.Ca S.r.l.
Con sentenza n. 5498/2025, pubblicata il 24 giugno 2025, il Consiglio di Stato (Sezione Terza) si è pronunciato sull’appello proposto da Delcon S.r.l. (n. r.g. 2099/2025) in relazione alla procedura di gara bandita dall’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, Torino, per la fornitura di sistemi completi per la colorazione automatica dei vetrini, con metodica di Gram e Baar (CIG A023991636).
La gara aveva visto come unici partecipanti Va.Ni.Ca S.r.l. e Delcon S.r.l., risultando aggiudicataria quest’ultima. Va.Ni.Ca aveva però impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Piemonte, che con sentenza n. 148/2025 aveva accolto il ricorso sulla base di varie doglianze. In primo grado erano state ritenute fondate, tra le altre, le censure relative: alla presunta carenza del requisito di sicuro impiego dei coloratori senza cappa di aspirazione, alla mancata certificazione CE-IVD di un filtro prodotto da Delcon destinato all’utilizzo con i coloratori Elitech, nonché all’assenza della dichiarazione di conformità "CE-IVD-R" per la combinazione tra coloratori Elitech e reagenti Delcon.
Delcon S.r.l. ha quindi proposto appello sostenendo, in particolare, che: la documentazione presentata in gara attestava la possibilità di uso dei sistemi senza cappa di aspirazione grazie anche a una relazione di laboratorio; la certificazione CE-IVD dei dispositivi era idoneamente attestata; la combinazione tra i coloratori Elitech e i reagenti Delcon era conforme alla normativa, essendo i reagenti espressamente destinati all’uso con tali coloratori e già provvisti di marcatura CE.
Decisiva per l’accoglimento dell’appello è stata l’analisi degli elementi regolatori della gara e dei documenti tecnici prodotti. Il Consiglio di Stato ha osservato che la legge di gara era di formulazione generica e non prevedeva parametri univoci per la valutazione della sicurezza d’uso dei sistemi senza cappa di aspirazione; la relazione di laboratorio presentata da Delcon, eseguita secondo protocolli normativi UE e nazionali e con test che simulavano scenari lavorativi realistici, attestava livelli di emissioni ampiamente inferiori ai limiti di legge e quindi una sostanziale sicurezza dell’operatività senza cappa.
Quanto alla mancata marcatura del filtro a carboni attivi Delcon, la decisione ha ritenuto prevalente l’interpretazione seguita dalla stazione appaltante: la marcatura CE del coloratore risultava sufficiente, senza la necessità di ulteriore certificazione del filtro qualora questo non fosse integrato nel sistema e non alterasse il dispositivo medicale principale, mentre l’eventuale obbligo di marcatura autonoma imponeva un accertamento puntuale, assente nel caso di specie.
Infine, la Corte ha riconosciuto come la marcatura CE sui reagenti Delcon, specificamente destinati all’uso con i coloratori Elitech e dotati di dichiarazione di conformità, fosse sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dalla legge di gara, a nulla rilevando che i manuali di Elitech generalmente imponessero l’utilizzo di reagenti omologhi.
Sulla base di questa ricostruzione, il Consiglio di Stato ha accolto integralmente i motivi di appello di Delcon, respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti di Va.Ni.Ca S.r.l., riformato la sentenza di primo grado e confermato l’aggiudicazione a favore di Delcon S.r.l. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione della complessità del contenzioso.