Arpae vince il contenzioso ambientale: confermata la co-responsabilità di Padana Energia nella contaminazione dei siti ex ENI
Pubblicato il: 7/9/2025
L’avvocato Andrea Maltoni ha assistito Società Padana Energia S.r.l. Gli avvocati Giovanni Fantini e Patrizia Onorato hanno rappresentato Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae). Gli avvocati Giovanni De Vergottini e Marco Petitto hanno affiancato Eni S.p.A.
Con la sentenza n. 5506/2025, pronunciata il 27 febbraio 2025 e pubblicata il 25 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha respinto l’appello proposto da Società Padana Energia S.r.l. avverso la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 815/2022, confermando la legittimità del provvedimento con cui ARPAE aveva individuato la stessa Padana Energia, unitamente a Eni S.p.A., quale soggetto responsabile della potenziale contaminazione ambientale riscontrata in 24 siti ubicati in diversi comuni emiliani.
La vicenda trae origine da attività di perforazione e gestione di pozzi per l’estrazione di idrocarburi, inizialmente condotte da ENI e successivamente, dal 2010, dalla Società Padana Energia, subentrata nelle concessioni denominate “Mirandola” e “Spilamberto”. Nel 2016, Padana Energia ha segnalato ad ARPAE il potenziale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), dando avvio al procedimento ex art. 242 del d.lgs. n. 152/2006. Con determinazione dirigenziale n. 2017/4133, ARPAE ha individuato Padana Energia e ENI come co-responsabili della contaminazione.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di appello, ribadendo i principi consolidati in materia di responsabilità ambientale. In particolare, ha richiamato il criterio del “più probabile che non” per l’accertamento del nesso eziologico tra attività industriali e contaminazione, evidenziando che l’amministrazione può fondare le proprie valutazioni su presunzioni semplici, purché supportate da indizi plausibili. Nel caso di specie, la presenza di sostanze contaminanti (idrocarburi, metalli pesanti, solventi clorurati) è risultata compatibile con le attività svolte da entrambe le società, in un contesto privo di altri operatori industriali.
La sentenza ha sottolineato la continuità operativa tra ENI e Padana Energia, anche alla luce del trasferimento del ramo d’azienda e della previsione contrattuale che imponeva a Padana l’onere delle attività di bonifica. Inoltre, ha rilevato che Padana, pur avendo gestito i siti per sei anni, non ha mai effettuato indagini ambientali né ha fornito elementi idonei a dimostrare che l’inquinamento fosse esclusivamente riconducibile a ENI.
Il Collegio ha infine ritenuto legittima la scelta di ARPAE di considerare congiuntamente i 24 siti, respingendo la doglianza circa l’omessa istruttoria individuale per ciascun pozzo, e ha confermato che eventuali valutazioni discrezionali dell’amministrazione potranno essere censurate solo in sede di attuazione concreta.
La decisione, che compensa le spese di lite tra le parti, rappresenta un importante precedente in tema di responsabilità ambientale condivisa e conferma l’orientamento giurisprudenziale volto a tutelare efficacemente l’ambiente anche in presenza di incertezze probatorie.

