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Accordo tra Fileo Costruzioni e Consorzio Ponte Rosso: il Consiglio di Stato dichiara l’improcedibilità dell’appello


Pubblicato il: 7/9/2025

Gli avvocati Mario Ettore Verino, Franco Zambelli, Matteo Zambelli, Marco Grotto hanno assistito Fileo Costruzioni S.r.l.; Marina Pisani, Elda Massari hanno rappresentato la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Antonio Pavan ha affiancato il Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso-Tagliamento; Emilio Caucci, Vincenzo Pellegrini hanno assistito Kronospan Italia S.r.l. e Silva S.r.l.

Con sentenza n. 5522/2025, pubblicata il 25 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello proposto da Fileo Costruzioni S.r.l. avverso la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 257/2023. Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione alla società Silva S.r.l. per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi da scarti di legno, da insediarsi nella zona industriale del Ponte Rosso, nel Comune di San Vito al Tagliamento, con espropriazione di fondi di proprietà della società appellante.

La decisione del Consiglio di Stato è intervenuta a seguito della memoria depositata da Fileo il 14 gennaio 2025, con la quale è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’accordo raggiunto con il Consorzio di Sviluppo Economico Locale. L’intesa ha comportato la definizione della procedura espropriativa con acquisizione dei terreni da parte del Consorzio e pagamento dell’indennità secondo criteri convenuti, nonché la rinuncia da parte di Fileo a contestare l’acquisizione e a rivendicare l’autorizzazione per l’attività inizialmente programmata.

Il Collegio ha ritenuto che tale accordo configuri un fatto sopravvenuto idoneo a rendere non più utile l’accoglimento del ricorso, escludendo quindi la cessazione della materia del contendere o la rinuncia in senso tecnico. In ogni caso, anche qualora si fosse qualificata la vicenda come rinuncia, il Consiglio ha ritenuto sussistenti le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della complessità della vicenda e delle questioni trattate. Resta a carico esclusivo della parte appellante il pagamento del contributo unificato.

La sentenza chiude definitivamente un contenzioso che aveva coinvolto numerosi soggetti pubblici e privati, segnando un epilogo consensuale e privo di ulteriori effetti giuridici sul piano amministrativo.