FVG Servizi ottiene l’annullamento della riassegnazione di un appalto a Fontanafredda
Pubblicato il: 7/10/2025
L’avvocato Francesco Longo ha assistito FVG Servizi Società Cooperativa Sociale. L’avvocato Mattia Matarazzo ha rappresentato il Comune di Fontanafredda. L’avvocato Egidio Annechini ha affiancato Ti Service S.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 5546 del 2025 (RG n. 7150/2024), ha accolto l’appello proposto da FVG Servizi Società Cooperativa Sociale, segnando una svolta nella vicenda giudiziaria relativa all’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali e custodia locali presso il Comune di Fontanafredda (CIG A0455661FD).
La controversia trae origine da una complessa sequenza amministrativa: inizialmente, l’aggiudicazione dell’appalto era stata disposta in favore di Ti Service S.r.l. Con successiva determinazione l’aggiudicazione era stata revocata, riassegnando il servizio a FVG Servizi. Tuttavia, il Comune aveva infine annullato d’ufficio la revoca, ritornando ad aggiudicare il servizio alla prima società. FVG Servizi, risultata soccombente in primo grado davanti al TAR Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 244/2024), aveva impugnato il provvedimento di annullamento, sollevando profili sia procedimentali sia sostanziali.
Elemento centrale per la decisione del Consiglio di Stato è stata la lettura della lex specialis di gara. Il Collegio ha ribaltato la posizione del TAR, ravvisando che la lettera di invito imponeva espressamente, a pena di esclusione, il requisito dell’Iscrizione nel Registro Regionale del Friuli Venezia Giulia delle Cooperative Sociali. La mancata iscrizione di Ti Service a tale registro, dato pacifico tra le parti, rendeva illegittima la sua ammissione e aggiudicazione dell’appalto. Il Collegio ha osservato che l’iscrizione in registri professionali configura un requisito di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 100, D.Lgs. n. 36/2023), la cui previsione in una procedura pubblica non è illegittima se contenuta chiaramente negli atti di gara e non impugnata.
Il Consiglio di Stato ha altresì ritenuto fondata la doglianza di FVG Servizi sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, sottolineando la mancanza di prova di una tempestiva o adeguata informazione sull’intenzione dell’amministrazione di rivedere le proprie determinazioni, con conseguente pregiudizio del diritto di partecipazione procedimentale.
Annunciando l’accoglimento del ricorso, la sentenza ha dichiarato l’inefficacia del contratto in essere tra il Comune e Ti Service e ha accertato il diritto di FVG Servizi al subentro, già di fatto esercitato a seguito di ordinanza cautelare. Inoltre, è stato riconosciuto a FVG Servizi un risarcimento per equivalente, commisurato all’utile non conseguito e alle spese sostenute nei periodi di sospensione e riattivazione del servizio.
Il caso mette in rilievo, sul piano giuridico, l’importanza del rispetto rigoroso della lex specialis nelle procedure ad evidenza pubblica, e la necessità della puntuale comunicazione degli atti a valenza lesiva nei confronti dei partecipanti alla gara. In questo contesto, le argomentazioni di FVG Servizi sul carattere essenziale del requisito di iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali e sulle violazioni procedurali si sono dimostrate decisive, determinando la piena riforma della sentenza di primo grado e garantendo tutela agli interessi della cooperativa.