Linea Verde Nicolini si vede confermata l’aggiudicazione dal Consiglio di Stato
Pubblicato il: 7/10/2025
L’avvocato Arturo Cancrini ha assistito Linea Verde Nicolini S.r.l. e Coculo Terenzio e Figli S.r.l., mentre l’avvocato Francesco Pignatiello ha rappresentato La Veneta Servizi S.p.A.
Con la sentenza n. 5553/2025, depositata il 26 giugno 2025 nella causa RG n. 1334/2025, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha accolto l’appello proposto da Linea Verde Nicolini S.r.l., in proprio e quale mandataria del RTI con Coculo Terenzio e Figli S.r.l., contro La Veneta Servizi S.p.A. e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Oggetto del contendere era la procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi del comprensorio universitario Tor Vergata (CIG A01911F4D0).
La vicenda traeva origine dall’accoglimento, da parte del TAR Lazio, del ricorso di La Veneta Servizi, che aveva determinato l’annullamento dell’aggiudicazione a favore del RTI Linea Verde Nicolini e Coculo. Il TAR aveva ritenuto la perdita del requisito della regolarità fiscale in capo a Linea Verde Nicolini, in base all’accertamento di un debito tributario superiore alla soglia di legge (oltre 5.000 euro) e quindi tale da determinare un’esclusione automatica ex art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023.
La decisione del Consiglio di Stato si fonda su un approfondito esame della disciplina relativa alla regolarità fiscale e al profilo della definitività dell’accertamento tributario. Il Collegio ha chiarito che, secondo la nuova normativa (d.lgs. 219/2023 e 220/2023), la proposizione di un’istanza di autotutela sospende i termini per la definitività della contestazione fino alla scadenza del termine per la sua impugnazione. Nel caso di specie, la Linea Verde Nicolini aveva presentato tempestivamente l’istanza di autotutela e, comunque, il debito era stato estinto prima della scadenza dei sessanta giorni previsti per l’impugnazione del diniego. Di conseguenza, la violazione fiscale non poteva considerarsi definitivamente accertata ai sensi della disciplina vigente, escludendo l'automatica estromissione dell’operatore economico dalla gara.
Altre censure sollevate da La Veneta Servizi – tra cui la presunta carenza del requisito tecnico-professionale in capo alla mandante Coculo Terenzio e Figli S.r.l. e l’illegittimità del soccorso istruttorio – sono state ritenute infondate dal Consiglio di Stato. In particolare, la produzione documentale integrativa mediante soccorso istruttorio, anche successivamente all’aggiudicazione, è stata giudicata legittima sia sotto il profilo formale che sostanziale. La documentazione prodotta, infatti, ha attestato il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis, dimostrando lo svolgimento di un servizio analogo del valore previsto.
Per questi motivi, la sentenza del TAR è stata riformata: il Consiglio di Stato ha dichiarato legittima l’aggiudicazione disposta in favore di Linea Verde Nicolini S.r.l. e Coculo Terenzio e Figli S.r.l., respingendo integralmente le censure e i motivi aggiunti della controparte. Le spese processuali del doppio grado sono state compensate tra le parti, alla luce della complessità e novità delle questioni trattate.

