Consiglio di Stato accoglie l’improcedibilità chiesta da Bettogli Marmi nella controversia sulla pianificazione paesaggistica
Pubblicato il: 7/10/2025
Gli avvocati Cristiana Carcelli, Riccardo Diamanti e Sergio Menchini hanno rappresentato Bettogli Marmi s.r.l. L'avvocato Sonia Fantoni ha assistito il Comune di Carrara. L'avvocato Barbara Mancino ha rappresentato la Regione Toscana.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5554/2025 (RG n. 2173/2022), ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da Bettogli Marmi s.r.l. contro la Regione Toscana e altri enti pubblici, relativo alla legittimità della disciplina contenuta nell’integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. La causa è stata decisa in rito per sopravvenuta carenza di interesse, come richiesto dalla stessa ricorrente, che ha comunicato il venir meno del proprio interesse a seguito di fatti sopravvenuti, in particolare l’approvazione dei PABE.
In origine, la società titolare della cava Bettogli B nel Comune di Carrara aveva impugnato presso il TAR Toscana la delibera consiliare regionale toscana n. 37/2015, lamentando una serie di vizi tra cui l’assenza di ripubblicazione per modifiche sostanziali al PIT, la mancata votazione sulle controdeduzioni, l’asserita commistione tra competenze pianificatorie e paesaggistiche, la violazione dei principi di concorrenza e di eguaglianza e numerosi altri motivi attinenti alla disciplina vincolistica e procedurale. Tuttavia, il TAR toscano, con sentenza n. 1108/2021, aveva respinto il ricorso.
Bettogli Marmi ha quindi riproposto le censure in appello davanti al Consiglio di Stato. Durante il corso del giudizio, la società ha presentato una memoria dichiarando il sopravvenuto difetto d’interesse alla definizione della controversia, dichiarazione dovuta a mutamenti intervenuti, tra cui l’approvazione dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi (PABE). Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha rilevato come la situazione concreta avesse privato l’azione di utilità attuale e futura, in assenza di sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio da parte dell’Amministrazione.
L’elemento giuridico dirimente è consistito nella distinzione tra la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse. Nel caso in esame, non essendovi stato alcun provvedimento amministrativo totalmente satisfattivo per la parte ricorrente, si è configurata l’improcedibilità, in quanto la domanda era divenuta priva di utilità alla pronuncia di merito. Alla luce di ciò, il Collegio ha provveduto a compensare integralmente tutte le spese di lite tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda processuale.

