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Espansione Srl ottiene riforma della graduatoria dei contributi TV 2018


Pubblicato il: 6/30/2025

L'avvocato Tommaso Di Nitto ha assistito Espansione S.r.l.; gli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano hanno rappresentato Canale 7 S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza n. 5569/2025 (ricorsi n. 2620/2024 e 2805/2024), pubblicata il 27 giugno 2025, si è pronunciato in merito a un contenzioso riguardante i criteri di attribuzione dei contributi alle emittenti televisive locali per l’anno 2018. Il procedimento è stato promosso da Espansione S.r.l. e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy contro Canale 7 S.r.l., avverso la sentenza del TAR Lazio (Sez. IV) n. 14139/2023 che aveva parzialmente accolto il ricorso presentato da Canale 7 in relazione all’applicazione del cosiddetto “scalino preferenziale” previsto nella graduatoria dei contributi approvata con decreto ministeriale del 14 ottobre 2019.

La vicenda trae origine dalla procedura di attribuzione dei contributi per le emittenti televisive commerciali, disciplinata dal DPR 146/2017 per l’annualità 2018. Con il decreto impugnato, il Ministero aveva approvato una graduatoria che, secondo Canale 7 S.r.l., attribuiva un punteggio inferiore a quanto spettante, posizionando così la società in posizione n. 102. In primo grado, il TAR Lazio aveva ritenuto fondate le ragioni di Canale 7, rilevando che alcune previsioni regolamentari (relative allo “scalino preferenziale”) erano già state annullate con sentenze precedenti del Consiglio di Stato e, di conseguenza, aveva ordinato la rideterminazione della graduatoria e dei contributi dovuti per il 2018 senza applicare il meccanismo contestato.

In secondo grado, Espansione S.r.l. e il Ministero hanno impugnato la sentenza del TAR sulla base, tra l’altro, della sopravvenuta legificazione delle norme regolamentari mediante l’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 (introdotto dalla legge di conversione n. 108/2018). Durante il giudizio di appello, la questione centrale è divenuta la portata temporale e materiale della suddetta legificazione, anche alla luce della sentenza n. 44/2025 della Corte Costituzionale, che si era espressa sulle questioni rimesse dalla stessa Sezione.

Dalla ricostruzione dei precedenti emerge che il TAR aveva escluso la portata retroattiva della legificazione, giudicando ammissibile la contestazione delle norme regolamentari per l’annualità 2018. Tuttavia, il Consiglio di Stato chiarisce che, secondo la Corte Costituzionale, la legificazione ha avuto effetto integrale e immediato a decorrere dall’entrata in vigore della relativa legge di conversione (22 settembre 2018), interessando anche le procedure di contribuzione per il 2018. Non solo: le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute infondate dalla Consulta, che ha confermato la conformità della disciplina alle norme costituzionali e al diritto europeo.

Pertanto, elemento centrale per la decisione è stato il riconoscimento del rango primario acquisito dalle norme regolamentari del DPR 146/2017 dal 22 settembre 2018, rendendo i relativi atti amministrativi, compreso il decreto di approvazione della graduatoria, insindacabili dal giudice amministrativo e soggetti solo al controllo di legittimità della Corte Costituzionale. Viene così a cadere la base logico-giuridica su cui si era fondata la sentenza di primo grado a favore di Canale 7.

Alla luce di tali presupposti, il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli di Espansione S.r.l. e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, riformando integralmente la sentenza impugnata e respingendo il ricorso introduttivo di primo grado presentato da Canale 7. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate tra le parti in ragione della particolare complessità della controversia, che ha richiesto anche l’intervento della Corte Costituzionale. La pronuncia consolida così la natura legislativa delle regole per la distribuzione dei contributi alle emittenti televisive locali a partire dal 2018, cristallizzando la legittimità della graduatoria ministeriale per quell’annualità.