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Autorità di Regolazione dei Trasporti ottiene l’irricevibilità del ricorso Ryanair sui contributi 2019-2022


Pubblicato il: 7/11/2025

Gli avvocati Giannalberto Mazzei e Matteo Castioni hanno assistito Ryanair DAC.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5574/2025 (R.G. n. 1784/2024), si è pronunciato sul ricorso promosso da Ryanair DAC contro una serie di atti adottati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) relativi al contributo annuale dovuto per il funzionamento dell’Autorità per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022. Il contenzioso trae origine dall’impugnazione di tali atti da parte di Ryanair, che contestava l'obbligo di contribuzione previsto dall’art. 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011.

Secondo la ricostruzione processuale, Ryanair aveva notificato e depositato il ricorso di primo grado nel 2022, sostenendo di essere esclusa dal novero dei soggetti tenuti al pagamento del contributo in quanto mera "beneficiaria" e non "destinataria" della regolazione esercitata da ART in ambito aeroportuale, ritenuta direttamente rivolta solo ai gestori aeroportuali. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con sentenza n. 960/2023, aveva respinto l’eccezione di inammissibilità per tardività e, comunque, dichiarato infondato il ricorso, riconoscendo la legittimità della platea estesa degli obbligati al contributo, alla luce della modifica normativa intervenuta sull’art. 37 del d.l. 201/2011.

A seguito della sentenza di primo grado, Ryanair ha proposto appello insistendo sul proprio assunto secondo cui, operando in un mercato liberalizzato e senza essere stata destinataria di specifici atti regolatori, non sarebbe soggetta al contributo. In via subordinata, ha chiesto la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 per supposta violazione degli artt. 3, 23 e 41 della Costituzione. L’ART si è costituita per il rigetto e ha sollevato appello incidentale sulla questione della tardività del ricorso Ryanair, sostenendo la decadenza della proposizione dell’azione.

Il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi, ha ribadito che le delibere dell’ART recanti la misura e le modalità di versamento del contributo sono atti immediatamente impugnabili e che il termine per l’impugnazione decorre dalla pubblicazione sul sito istituzionale. L’azione di accertamento proposta da Ryanair non può eludere il termine decadenziale per l’impugnazione degli atti; conseguentemente, il ricorso di primo grado presentato oltre il termine è stato dichiarato irricevibile. La fondatezza dell’appello incidentale dell’ART su questo punto ha reso improcedibile l’appello principale di Ryanair.

In ogni caso, il Consiglio di Stato ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale già espresso: l’attività regolatoria dell’ART nel settore del trasporto aereo – tramite atti come la delibera n. 64/2014 e successive – coinvolge direttamente anche i vettori aerei, come Ryanair, che pertanto rientrano nella categoria degli "operatori economici operanti nel settore del trasporto" destinatari del contributo. Nessun fondamento ha, inoltre, la richiesta di questione di legittimità costituzionale della norma, già ritenuta conforme ai principi costituzionali e europei di chiarezza e proporzionalità. Il Consiglio di Stato richiama inoltre la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 25 aprile 2024 (C-204/23), che ha riconosciuto compatibile con il diritto UE una normativa come quella italiana.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello incidentale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, dichiarando irricevibile il ricorso di primo grado proposto da Ryanair e improcedibile l’appello principale, senza condanna alle spese tra le parti, che sono state compensate in ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate. La decisione conferma l’assoggettamento dei vettori aerei al contributo annuale ART e produce effetti preclusivi sull’azione di Ryanair, che non potrà più contestare la debenza dei contributi per le annualità interessate.