Espansione S.r.l. ottiene la conferma della graduatoria dei contributi alle tv locali
Pubblicato il: 7/11/2025
L’avvocato Tommaso Di Nitto ha assistito Espansione S.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato sull’annosa questione riguardante l’assegnazione dei contributi pubblici alle emittenti televisive locali a carattere commerciale per l’annualità 2018. Con la sentenza n. 5570/2025, pubblicata il 27 giugno 2025 sui ricorsi n. 2626/2024 e n. 2807/2024, il giudice amministrativo ha deciso sugli appelli proposti da Espansione S.r.l. e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy contro Sardegna Tv S.r.l. e altri soggetti, con riferimento alla sentenza n. 14142/2023 del TAR Lazio.
La vicenda oggetto del contenzioso trae origine dal decreto ministeriale del 14 ottobre 2019, che approvava la graduatoria definitiva e gli importi dei contributi alle emittenti locali per il 2018 secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 146/2017. Sardegna Tv S.r.l. impugnava sia la graduatoria sia le regole sottese, contestando, tra le altre cose, il cosiddetto “scalino preferenziale” che attribuiva il 95% dei contributi alle prime cento emittenti e soltanto il 5% alle altre, nonché il peso attribuito ai dati di ascolto Auditel. Oggetto di contestazione era inoltre l’effetto di “legificazione” del D.P.R. n. 146/2017 apportato dall’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, che secondo l’Amministrazione aveva ormai elevato quelle regole al rango di legge.
Il TAR per il Lazio aveva dichiarato improcedibile la domanda di Sardegna Tv relativa all’annullamento dell’art. 6, comma 2, del regolamento, ritenendo che fosse già stato annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7880/2022, e aveva invece accolto la domanda relativa all’annullamento della graduatoria, ritenendo ancora il D.P.R. n. 146/2017 una fonte regolamentare per il 2018. Era stata invece respinta la censura sulla rilevanza dei dati Auditel.
In appello, Espansione S.r.l. e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sostenevano che la “legificazione” dovesse ritenersi intervenuta già a partire dall’annualità 2018, rendendo di rango primario tutte le disposizioni del D.P.R. n. 146/2017 e insindacabili dal giudice amministrativo, tranne che per questioni di legittimità costituzionale. Sul punto, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2025 ha chiarito che il richiamo operato dal legislatore al regolamento ha effettivamente elevato tutte le sue norme a livello legislativo a partire dal 22 settembre 2018, includendo dunque i criteri di assegnazione dei contributi per l’annualità in contestazione.
Punto centrale e decisivo del giudizio è stata quindi l’interpretazione dell’effetto di “legificazione” del D.P.R. n. 146/2017, sia come integrale sia con efficacia a partire dall’annualità 2018, escludendo che il giudice amministrativo potesse più sindacarne la validità. La Corte Costituzionale ha inoltre dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 21, 24, 77, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione rispetto all’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018.
Il Consiglio di Stato, facendo applicazione delle statuizioni della Corte, ha accolto entrambi gli appelli e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto integralmente il ricorso introduttivo di Sardegna Tv S.r.l. La conseguenza è la piena conferma della graduatoria dei contributi per le tv locali, ponendo fine alla disputa interpretativa sull’efficacia normativa del D.P.R. n. 146/2017 a partire dal 2018. Non sono previste condanne alle spese, che sono state compensate tra le parti, considerata la complessità giuridica della controversia e la necessità dell’intervento della Corte Costituzionale.

