Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Ecoambiente ottiene il subentro nell’appalto dei fanghi disidratati contro Viveracqua


Pubblicato il: 7/11/2025

L’avvocato Saverio Sticchi Damiani ha assistito Ecoambiente S.r.l.; l’avvocato Lorenzo Cuocolo ha rappresentato Viveracqua S.c.a.r.l.; gli avvocati Federico Peres e Francesca Masso hanno rappresentato SVET Società Veneta Ecologica Trasporti S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5580/2025 (RG n. 5459/2024), ha accolto l’appello di Ecoambiente S.r.l. contro Viveracqua S.C.A.R.L. e SVET Società Veneta Ecologica Trasporti S.r.l., riformando la decisione del TAR Veneto n. 1559/2024 nell’ambito della procedura aperta indetta da Viveracqua (CIG A00E99D976) per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero di fanghi disidratati non pericolosi, lotto n. 10.

La vicenda trae origine dal bando pubblicato da Viveracqua il 25 settembre 2023 per un appalto da oltre 3 milioni di euro, suddiviso in 12 lotti e destinato alle aziende consorziate. Ecoambiente, intermediario senza detenzione dei rifiuti, aveva partecipato per tutti i lotti, dichiarando in offerta il ricorso al subappalto per le fasi di caricamento e trasporto, e indicando unicamente i propri costi di manodopera, come richiesto dal modello della stazione appaltante. All’apertura delle buste risultava prima classificata per il lotto n. 10.

A seguito della verifica di anomalia, Viveracqua aveva contestato a Ecoambiente la mancata indicazione dei costi della manodopera relativi alle attività subappaltate, ritenendo la dichiarazione incompleta. Conseguentemente, il RUP aveva disposto l’esclusione della società dalla gara per carenza di un elemento essenziale nell’offerta economica e aggiudicato il lotto a SVET.

Ecoambiente aveva impugnato sia il provvedimento di esclusione che l’aggiudicazione a SVET, lamentando che né la legge né la lex specialis imponessero l’indicazione dei costi dei subappaltatori e che la modulistica di gara permetteva solo la dichiarazione dei costi propri. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo obbligatoria l’indicazione dei costi della manodopera relativi anche al subappalto, motivando con l’esigenza di assicurare la tutela dei lavoratori.

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione, chiarendo che per gli intermediari senza detenzione di rifiuti non sussiste l’obbligo di inserire nell’offerta i costi della manodopera delle attività affidate in subappalto. La stessa lex specialis e la modulistica di gara esigevano infatti solo la dichiarazione dei costi del personale propri. È stato evidenziato che l’intermediario non può conoscere e dichiarare costi di soggetti giuridici terzi, né la normativa vigente, né il disciplinare prevedevano esplicitamente una simile indicazione.

Con la pronuncia, il Consiglio di Stato ha annullato sia l’esclusione di Ecoambiente sia l’aggiudicazione a SVET, dichiarando l’inefficacia del contratto stipulato con quest’ultima. Ha disposto il subentro di Ecoambiente nel contratto relativo al lotto n. 10 entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate tra tutte le parti, in ragione della novità della questione interpretativa.