Il Consiglio di Stato conferma la posizione del Comune di San Ferdinando sulla concessione del centro sportivo
Pubblicato il: 7/12/2025
L’avvocato Fabiano Amati ha rappresentato il Comune di San Ferdinando di Puglia. Gli avvocati Maria Grazia Lattanzio e Carmine Rucireta hanno assistito ACSD Pentotary.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 5601/2025 (ricorso n. 9789/2024), pubblicata il 27 giugno 2025, è intervenuto sulla controversia tra l’associazione sportiva ACSD Pentotary e il Comune di San Ferdinando di Puglia, in relazione all’affidamento in concessione, tramite gara, di un centro sportivo polivalente comunale (comprendente piscina e palestra) con durata di nove anni. La vicenda trae origine dalla gara bandita e dalla successiva stipula del contratto di concessione, avvenuta il 9 dicembre 2010.
Secondo quanto ricostruito in sentenza, dopo la consegna dell’impianto all’associazione nel giugno 2010, quest’ultima aveva più volte richiesto al Comune i certificati di agibilità e prevenzione incendi necessari per la piena funzionalità della struttura. Nonostante le richieste reiterate e la mancata risposta tempestiva del Comune, il contratto fu comunque sottoscritto. Successivamente, l’attività della concessionaria ebbe inizio nel gennaio 2011 e proseguì sino a giugno dello stesso anno. Di fronte alla persistente assenza delle certificazioni, e dopo ulteriori contatti con l’Amministrazione, la società decise a fine agosto 2011 di risolvere il contratto. L’ente locale aveva a più riprese comunicato che i procedimenti per ottenere le certificazioni erano avviati e in corso presso i soggetti competenti, senza tuttavia completare l’iter in tempi rapidi.
A seguito della risoluzione, ACSD Pentotary chiese il risarcimento dei danni asseritamente subiti, sia per responsabilità precontrattuale (per la perdita di alternative vantaggiose causata dalla stipula poi risultata infruttuosa del contratto), sia per responsabilità contrattuale (inadempienze e vizi dell’impianto). Una prima azione fu esperita dinanzi al giudice civile, che però dichiarò il difetto di giurisdizione dopo aver acquisito una consulenza tecnica, rinviando la questione al giudice amministrativo. Il TAR Puglia, con sentenza n. 724/2024, respinse il ricorso dell’associazione.
La sentenza odierna del Consiglio di Stato ripercorre i giudizi precedenti e le ragioni del rigetto già espresse dal TAR: assenza delle condizioni per la responsabilità precontrattuale, poiché l’associazione, al momento della stipula, era consapevole dell’assenza delle certificazioni (elemento che, secondo l’art. 1338 c.c., era conoscibile ed effettivamente conosciuto da entrambe le parti); assenza della responsabilità contrattuale, in quanto anche la stessa concessionaria aveva contributo al pregiudizio non richiedendo la sospensione del contratto in attesa del rilascio delle certificazioni.
Il Consiglio di Stato, entrando nel merito, sottolinea alcuni elementi giuridici determinanti: la conoscenza comune delle criticità rispetto al possesso delle certificazioni al momento della stipula, l’esistenza di una sorta di dispensa implicita dell’amministrazione in relazione all’esercizio provvisorio dell’attività, la limitazione numerica (meno di 100 persone contemporaneamente presenti) imposta dal Comune quale unica condizione, la cui idoneità a impedire l’attività non è stata dimostrata dall’associazione. La stessa CTU disposta in sede civile ha evidenziato che le difformità dell’impianto erano superabili con interventi tecnici specifici e non strutturali. Si rileva inoltre che la decisione dell’associazione di risolvere il contratto fu affrettata e non sorretta da tentativi di soluzione alternativa.
Alla luce di tali circostanze, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello presentato dall’associazione ACSD Pentotary e ha confermato la sentenza del TAR Puglia, escludendo la sussistenza tanto della responsabilità precontrattuale quanto di quella contrattuale in capo al Comune di San Ferdinando di Puglia. Sul piano economico e giuridico, ACSD Pentotary non avrà diritto ad alcun risarcimento dei danni richiesti e le spese di giudizio per il grado di appello sono state compensate tra le parti.