Il Consiglio di Stato conferma la vittoria di JE s.r.l.: illegittimo l’affidamento diretto del marchio “Festival di Sanremo” alla Rai
Pubblicato il: 7/2/2025
L’avvocato Damiano Lipani, insieme a Francesca Sbrana, Federica Berrino e Silvia Cossu, ha assistito JE s.r.l.; gli avvocati Giuseppe de Vergottini, Aristide Police, Filippo Degni, Claudio Mangiafico e Marco Petitto hanno difeso Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a.; per Rai Pubblicità s.p.a. sono intervenuti gli avvocati Guido Greco, Carlo Mirabile, Paolo Provenzano, Silvia Felicetti e Guglielmo Aldo Giuffré; il Comune di Sanremo è stato rappresentato dagli avvocati Harald Bonura e Giuliano Fonderico. L’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi – APS e il Codacons sono stati rappresentati dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, ma il loro intervento è stato dichiarato inammissibile.
Con la sentenza n. 5602/2025, pubblicata il 27 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto tutti gli appelli proposti da Rai, Rai Pubblicità s.p.a. e Comune di Sanremo, confermando la decisione del TAR Liguria n. 843/2024 che aveva accolto in parte il ricorso di JE s.r.l. contro l’affidamento diretto alla Rai della concessione del marchio “Festival della canzone italiana” e dell’organizzazione delle edizioni 74ª e 75ª del Festival di Sanremo.
La vicenda trae origine dalla manifestazione d’interesse presentata da JE s.r.l. il 7 marzo 2023, con la quale la società chiedeva al Comune di Sanremo di indire una gara pubblica per l’affidamento della gestione del Festival e del relativo marchio, in vista della scadenza della convenzione con la Rai. In assenza di riscontro, JE ha impugnato l’affidamento diretto alla Rai, lamentando la violazione dei principi di trasparenza e concorrenza.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura di JE, affermando che la concessione del marchio comunale “Festival della canzone italiana” costituisce un contratto attivo soggetto ai principi di evidenza pubblica ex art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023. La Corte ha escluso che l’affidamento potesse avvenire in via diretta, in assenza di una specifica e motivata scelta organizzativa che giustificasse la concentrazione soggettiva dell’organizzazione e della trasmissione dell’evento in capo alla Rai. Ha inoltre chiarito che il marchio del Festival è autonomo rispetto al format televisivo ideato dalla Rai, e che la sua concessione non può essere subordinata alla titolarità di quest’ultimo.
Sotto il profilo processuale, il Consiglio ha riconosciuto la legittimazione attiva di JE quale operatore del settore musicale, idoneo a contestare l’affidamento diretto anche in assenza di una previa partecipazione a gara, e ha confermato la sussistenza dell’interesse a ricorrere, ravvisando una concreta utilità nella rimozione dell’atto impugnato.
Sono stati respinti anche gli appelli incidentali del Comune e di Rai Pubblicità, che avevano contestato la qualificazione del rapporto come contratto attivo e la necessità di applicare i principi dell’evidenza pubblica. Il Consiglio ha ribadito che la concessione del marchio, pur non soggetta direttamente al Codice dei contratti pubblici, deve comunque rispettarne i principi fondamentali, e che non sussistevano nella specie ragioni eccezionali o di infungibilità tali da giustificare l’affidamento diretto.
È stata inoltre confermata la decisione del TAR di non dichiarare inefficaci le convenzioni già stipulate per le edizioni 74ª e 75ª del Festival, in considerazione dello stato avanzato delle attività organizzative, ma ciò non ha inciso sulla legittimità dell’affidamento, che è stata comunque annullata. Respinta anche la domanda risarcitoria di JE per difetto di prova della chance di aggiudicazione.
Infine, il Consiglio ha ritenuto corretta la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della complessità e novità delle questioni trattate e della parziale soccombenza reciproca.
La sentenza rappresenta un importante precedente in materia di concessione di marchi pubblici e di applicazione dei principi di trasparenza e concorrenza anche nei contratti attivi, riaffermando il ruolo centrale dell’evidenza pubblica nella gestione di beni e servizi di rilevanza collettiva.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Harald Bonura - Bonura Studio Legale
Silvia Felicetti - Brancadoro - Mirabile
Carlo Mirabile - Brancadoro - Mirabile
Giuliano Fonderico - Clarich Studio Legale
Claudio Mangiafico - D&P - Legal Support for Ideas
Giuseppe de Vergottini - De Vergottini
Marco Petitto - De Vergottini
Guido Greco - Greco- Muscardini
Silvia Cossu - LEXIA
Federica Berrino - Lipani
Damiano Lipani - Lipani
Francesca Sbrana - Lipani
Filippo Degni - Police & Partners
Aristide Police - Police & Partners
Gino Giuliano - Rienzi
Carlo Rienzi - Rienzi