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GSE conferma il rigetto dei certificati bianchi richiesti da Colacem


Pubblicato il: 7/12/2025

Gli avvocati Claudio Vivani e Simone Abellonio hanno assistito Colacem s.p.a.; gli avvocati Antonio Pugliese, Sergio Fienga, Marco Trevisan e Alessandro Zuccaro hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.

Con le sentenze nn. 5614, 5617 e 5618 del 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha respinto tre distinti appelli proposti da Colacem S.p.A. avverso altrettante decisioni del T.A.R. Lazio, confermando la legittimità dei provvedimenti con cui il GSE aveva rigettato le richieste di verifica e certificazione (RVC) presentate dalla società per l’ottenimento dei titoli di efficienza energetica (TEE), noti anche come certificati bianchi.

La vicenda trae origine da tre progetti presentati da Colacem tra il 2013 e il 2015, relativi all’installazione di quadri ad azionamento con tecnologia “inverter” per i motori dei ventilatori delle linee di raffreddamento del clinker in diversi stabilimenti. Tali interventi erano stati inizialmente ammessi al meccanismo incentivante mediante l’approvazione delle relative proposte di progetto e programma di misura (PPPM) e delle prime RVC. Tuttavia, in sede di successiva verifica, il GSE ha rilevato la mancanza del requisito dell’addizionalità, sia tecnica che economica, rigettando le ulteriori richieste di certificazione.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate da Colacem, chiarendo che l’approvazione della PPPM e delle precedenti RVC non vincola il GSE al riconoscimento automatico delle successive richieste. Il potere esercitato dal Gestore è stato qualificato come controllo tecnico discrezionale ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, e non come autotutela amministrativa ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Di conseguenza, non trova applicazione l’art. 56 del d.l. n. 76/2020, che disciplina i presupposti per l’annullamento d’ufficio o la decadenza dagli incentivi.

Elemento centrale della decisione è stato il principio di autoresponsabilità dell’impresa richiedente, la quale è tenuta a dimostrare in ogni fase la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del beneficio. Il Collegio ha ribadito che l’addizionalità deve essere intesa in senso ampio, comprendendo non solo l’innovazione tecnologica, ma anche la convenienza economica dell’intervento. Nel caso di specie, il risparmio energetico ottenuto da Colacem era tale da ripagare l’investimento in pochi mesi, rendendo l’intervento economicamente conveniente anche in assenza dell’incentivo pubblico. Pertanto, i risparmi non potevano essere considerati “aggiuntivi” rispetto a quanto si sarebbe comunque realizzato per esigenze di competitività.

Il Consiglio ha inoltre escluso la possibilità di applicare la misura riduttiva dell’incentivo prevista dall’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011, trattandosi non di decadenza ma di rigetto di una singola RVC, con salvezza delle precedenti.

In conclusione, le tre decisioni confermano l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il sistema dei certificati bianchi è fondato su un rigoroso controllo tecnico e su un procedimento a formazione progressiva, nel quale ogni fase è autonoma e non vincolata dalle determinazioni precedenti. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della peculiarità della controversia.