Legambiente e Edelweiss ottengono la demolizione delle opere a Paratico
Pubblicato il: 7/12/2025
L’avvocato Emanuela Beacco ha assistito Legambiente e Edelweiss Renewables S.r.l. L’avvocato Mauro Ballerini ha rappresentato il Comune di Paratico. Gli avvocati Tarcisio Grechi e Andrea Manzi hanno assistito One Italy S.r.l. L’avvocato Giacomo Cecchinelli ha rappresentato Cesar Spa.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5620 del 27 giugno 2025 (R.G. 378/2025), si è pronunciato su una complessa vicenda urbanistica e paesaggistica che ha visto contrapposte Legambiente - Associazione di Promozione Sociale-Aps-Rete Associativa-ETS e Edelweiss Renewables S.r.l. al Comune di Paratico, One Italy S.r.l., Cesar Spa, nonché al Ministero della Cultura e relative Soprintendenze. Il giudizio aveva ad oggetto la richiesta di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 2613/2024 e riguardava la realizzazione di edifici commerciali presso il Comune di Paratico, con una superficie di vendita complessiva di 1.300 mq oltre 100 mq per pubblico esercizio.
La vicenda trae origine dal permesso di costruire convenzionato rilasciato dal Comune di Paratico nel 2016 a One Italy S.r.l. per la demolizione e costruzione di edifici a destinazione commerciale su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e connotata da specifiche restrizioni urbanistiche. Dopo una lunga sequenza di provvedimenti, atti amministrativi e varianti urbanistiche, numerosi sono stati i ricorsi proposti sia in sede amministrativa che giurisdizionale. In particolare, dopo l'annullamento del permesso edilizio del 2016 da parte del Consiglio di Stato nel 2019 per difformità alle norme di piano, si sono susseguiti una serie di provvedimenti del Comune e di ulteriori varianti urbanistiche per tentare di conformare la disciplina urbanistica alle realizzazioni effettuate.
Il contenzioso ha attraversato molteplici passaggi giudiziari: dapprima il TAR Lombardia aveva annullato il provvedimento di demolizione emesso dal Comune, poi il Consiglio di Stato aveva riformato tale decisione sancendo l’irrilevanza delle varianti urbanistiche sopravvenute e la legittimità dell’ordine di demolizione. Ulteriori giudizi hanno escluso la possibilità di sanatoria e la validità dei titoli edilizi rilasciati successivamente, annullando anche le nuove autorizzazioni paesaggistiche, e sottolineando l’autonomia dei nuovi procedimenti rispetto a quelli annullati nel 2016.
Gli elementi giuridici centrali della decisione attuale risiedono nel principio del giudicato amministrativo che, secondo il Consiglio di Stato, non consente la sanatoria degli abusi edilizi tramite nuove varianti urbanistiche adottate dopo l’annullamento giudiziale dei titoli precedenti. Rilevante inoltre l’impossibilità di ricorrere al solo strumento della convalida o della riedizione degli atti annullati per vizio sostanziale, nonché i limiti posti dagli articoli 36, 36-bis e 38 del D.P.R. 380/2001 per la regolarizzazione degli abusi edilizi. Viene esclusa l'applicabilità della cosiddetta "fiscalizzazione" degli abusi per vizi sostanziali, e chiarito che la eventuale variante urbanistica può incidere solo sui futuri titoli edilizi, non sanando le opere già realizzate in assenza dei necessari presupposti.
La decisione del Consiglio di Stato accoglie dunque il ricorso in ottemperanza presentato da Legambiente ed Edelweiss, ordinando al Comune di Paratico di disporre entro novanta giorni la demolizione delle opere realizzate in forza del titolo edilizio annullato. In caso di inerzia, è nominato un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Brescia, con facoltà di delega. Il Comune di Paratico, One Italy S.r.l. e Cesar S.p.A. sono stati condannati al pagamento delle spese processuali a favore delle ricorrenti per complessivi 6.000 euro oltre accessori. La sentenza rappresenta una chiara conferma dell’impossibilità di sanatorie urbanistiche e paesaggistiche ex post in presenza di giudicati che accertano la sussistenza di abusi edilizi sostanziali.

