Prysmian ottiene rinvio sul transfer pricing alla Cassazione
Pubblicato il: 7/2/2025
Gli avvocati Pietro Piccone Ferrarotti e Domenico Rettura, coadiuvati dall’avvocato Valeria Maria Teresa Gioffré, hanno assistito Prysmian S.p.A.
Con due sentenze gemelle, la n. 16478 e la n. 16476 dell’anno 2025, pubblicate entrambe il 18 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, presieduta dal Cons. Michele Cataldi e relatore Giuliano Tartaglione, ha accolto i ricorsi presentati da Prysmian s.p.a. e Prysmian Cavi e Sistemi s.r.l. in due distinti contenziosi tributari, entrambi originati da accertamenti dell’Agenzia delle Entrate relativi a operazioni infragruppo e rapporti con soggetti esteri.
Nel primo giudizio (sentenza n. 16478/2025, R.G. n. 13651/2020), l’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società Prysmian Cavi e Sistemi s.r.l. il mancato rispetto dell’art. 110, commi 10 e 11, del TUIR, per operazioni con fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata. Dopo una parziale conciliazione, il contenzioso era proseguito per le operazioni con i fornitori Ocean Diving An Marine Service e Sonepar International Services. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello dell’Ufficio solo in punto spese, confermando nel merito la decisione favorevole alle società. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato un vizio di infrapetizione: la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla posizione del fornitore Ocean, trattando esclusivamente quella della Sonepar. Tale omissione ha comportato l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame. Il ricorso incidentale delle società è stato dichiarato inammissibile, poiché privo di oggetto in assenza di una decisione della CTR sui relativi motivi.
Nel secondo giudizio (sentenza n. 16476/2025, R.G. n. 5659/2022), la controversia verteva su due rilievi contenuti in un avviso di accertamento per l’anno 2012: uno relativo alla tassazione per trasparenza dei redditi di una controllata estera (CFC) e l’altro concernente il transfer pricing tra Prysmian s.p.a. e la consociata italiana Prysmian Cavi e Sistemi s.r.l. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo l’intero avviso. La Cassazione ha però accolto il terzo motivo del ricorso della contribuente, rilevando l’omessa pronuncia della CTR sull’appello incidentale proposto da Prysmian s.p.a. in relazione al primo rilievo (CFC). La Suprema Corte ha chiarito che i due rilievi erano autonomi e che l’accoglimento dell’appello principale non poteva comportare l’assorbimento implicito dell’appello incidentale. Anche in questo caso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame.
Le due decisioni confermano l’importanza del rispetto del principio di completezza della motivazione e della necessaria trattazione di tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte dalle parti, anche in presenza di gravami incidentali condizionati.