Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Wind Power Sud ottiene dalla Cassazione la legittimità fiscale del merger leveraged buy out


Pubblicato il: 7/3/2025

L’Avv. Alessandro Tardiola ha assistito Wind Power Sud s.r.l.; l’Avvocatura Generale dello Stato ha rappresentato l’Agenzia delle Entrate.

Con quattro sentenze gemelle, la n. 16559, la n. 16564, la n. 16567 e la n. 16569 del 2025, pubblicate il 20 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, presieduta dalla Cons. Roberta Crucitti e relatore Michele Cataldi, ha accolto i ricorsi proposti da Wind Power Sud s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate, cassando le decisioni della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che avevano confermato gli avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2008, 2009, 2010 e 2011.

La vicenda trae origine da un’operazione di riorganizzazione societaria realizzata nel 2007 secondo lo schema del merger leveraged buy out (MLBO), mediante la quale la società Monte Petrasi s.r.l. (MP), costituita ad hoc, ha acquisito l’intero capitale sociale di Wind Power Sud s.r.l. (WPS) con un finanziamento bancario, per poi fondersi per incorporazione inversa nella stessa WPS. L’operazione ha comportato un mutamento della compagine sociale, con l’ingresso della società Aerion Energie Rinnovabili s.r.l. (AER), sub-holding del gruppo Alerion, che ha acquisito il 50% del capitale sociale, mentre i soci originari Moncada e Campione hanno ridotto la loro partecipazione al 25% ciascuno.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato l’operazione in chiave antielusiva, ai sensi dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, ritenendo che la deduzione degli interessi passivi sul finanziamento contratto da MP costituisse un indebito vantaggio fiscale, in quanto la società acquirente non era operativa e non avrebbe potuto dedurre tali oneri. L’Amministrazione ha sostenuto che l’operazione fosse priva di valide ragioni economiche e che l’ingresso di AER potesse essere realizzato con una semplice cessione di quote.

La Corte di Cassazione ha invece accolto le argomentazioni della contribuente, rilevando che l’operazione era giustificata da esigenze economiche e finanziarie reali, in particolare dalla necessità di ottenere un finanziamento bancario garantito dai flussi di cassa della società target. La Suprema Corte ha valorizzato l’evoluzione della prassi amministrativa, richiamando la circolare n. 6/E del 2016, che riconosce la legittimità fiscale delle operazioni di MLBO in presenza di finalità extrafiscali, salvo specifici profili di artificiosità.

In particolare, la Corte ha affermato che il requisito del “change of control” – ovvero il mutamento sostanziale dell’assetto di controllo della società target – risulta soddisfatto anche quando i soci originari permangono nella compagine sociale, purché venga meno il loro controllo esclusivo. Nel caso di specie, l’ingresso di AER con una partecipazione del 50% ha determinato un effettivo mutamento dell’assetto di controllo, escludendo la natura abusiva dell’operazione.

La Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di abuso del diritto, ai sensi dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 vigente ratione temporis, l'operazione tipizzata dall'art. 2501-bis cod. civ., definita comunemente merger leveraged buy out, può non avere quale elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, trovando giustificazione in un più ampio progetto di ristrutturazione societaria volto all'ingresso di nuovi soci, anche quando nella società target, all’esito dell’operazione, siano ancora presenti i soci che ne facevano parte in precedenza, qualora risulti comunque modificato in maniera rilevante l’assetto di controllo preesistente (c.d. change of control), venendo a cessare il controllo esclusivo dei precedenti soci, ancorché gli stessi permangano nella compagine sociale».

Le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi espressi.

Studi Coinvolti