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Agenzia delle Entrate vince in Cassazione sull’esterovestizione e IVA


Pubblicato il: 7/4/2025

Gli avvocati Mario Martelli e Antonio Buonfiglio hanno assistito Blue Lotus s.r.l. quale ricorrente.

Con due sentenze gemelle, la n. 16605 e la n. 16607 del 2025, pubblicate il 20 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, presieduta dal Cons. Giovanni La Rocca e relatore Gianluca Grasso, ha rigettato i ricorsi proposti da Blue Lotus s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2007 e 2008 in relazione a operazioni imponibili ai fini IVA con la società sammarinese Natura S.A., ritenuta “esterovestita”.

La vicenda trae origine da due distinti accertamenti emessi nei confronti della società Nutratec s.r.l., poi incorporata nella Blue Lotus s.r.l., con i quali l’Amministrazione finanziaria ha contestato la mancata applicazione dell’IVA su cessioni di beni effettuate nei confronti della società sammarinese Natura S.A. L’Ufficio ha ritenuto che quest’ultima, pur formalmente residente a San Marino, fosse di fatto amministrata in Italia e operasse nel territorio nazionale, configurando così un’ipotesi di esterovestizione.

La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento, sostenendo che le operazioni fossero da considerarsi non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 71 del d.P.R. n. 633/1972, trattandosi di esportazioni verso un soggetto estero regolarmente identificato ai fini IVA a San Marino. Tuttavia, sia la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro sia la Commissione Tributaria Regionale delle Marche hanno respinto i ricorsi, ritenendo provata l’esterovestizione della società sammarinese e la conseguente imponibilità delle operazioni in Italia.

La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni di merito, ritenendo infondate e in parte inammissibili le censure sollevate dalla contribuente. In particolare, ha ribadito che la nozione di “sede effettiva” coincide con il luogo in cui si svolgono le attività amministrative e di direzione della società, e che la residenza fiscale può essere accertata anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. La Suprema Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui la localizzazione fittizia all’estero di una società può essere disconosciuta se finalizzata a eludere la normativa fiscale dello Stato membro.

Nel caso di specie, è emerso che la società Natura S.A. era amministrata in Italia, operava nel territorio nazionale e faceva parte di un gruppo economico riconducibile al medesimo soggetto che controllava anche la Nutratec s.r.l. La Corte ha quindi ritenuto corretta la riqualificazione delle operazioni come imponibili ai fini IVA, escludendo l’applicabilità del regime di non imponibilità previsto per le esportazioni.

Le sentenze impugnate sono state confermate e i ricorsi rigettati, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 5.800,00 per ciascun giudizio, oltre spese prenotate a debito.