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A.P. Logistic ottiene rinvio: la CTR dovrà riesaminare i rilievi fiscali oltre l’IVA


Pubblicato il: 7/5/2025

L'avv. Cesare Glendi e l'avv. Andrea Manzi hanno rappresentato A.P. Logistic S.r.l.

Con sentenza n. 16608 del 2025, pubblicata il 20 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, presieduta dal Cons. Giovanni La Rocca e relatore Gianluca Grasso, ha accolto parzialmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e il ricorso incidentale proposto da A.P. Logistic s.r.l., cassando la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria n. 124/2024 e rinviando la causa per nuovo esame.

La vicenda trae origine da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di A.P. Logistic s.r.l. per gli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, relativi a rilievi in materia di IRES, IRAP e IVA. La società, attiva nel settore delle spedizioni e del transito merci, aveva prestato servizi a favore delle associazioni “Missioni Don Bosco Onlus” e “Noi per Loro Onlus”, in occasione del pellegrinaggio internazionale dell’urna di Don Bosco. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’errata applicazione del regime IVA, ritenendo che le prestazioni fossero imponibili in Italia.

La Corte di giustizia tributaria della Liguria aveva respinto sia l’appello dell’Agenzia sia quello incidentale della contribuente, confermando le decisioni di primo grado che avevano parzialmente accolto i ricorsi della società.

In Cassazione, l’Agenzia ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 7-quinquies del d.P.R. 633/1972, sostenendo che le prestazioni rese da A.P. Logistic non rientrassero tra quelle culturali, artistiche o educative, ma fossero mere attività commerciali di spedizione. La Suprema Corte ha rigettato tale motivo, ritenendo corretta la qualificazione delle prestazioni come accessorie a un’attività culturale e religiosa, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Tuttavia, la Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale della società, rilevando un vizio di omessa pronuncia da parte della CTR. La Corte territoriale, infatti, aveva dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi di appello, principali e incidentali, senza motivare adeguatamente tale scelta, nonostante i rilievi fiscali contenuti negli avvisi di accertamento fossero autonomi e non connessi al solo profilo IVA.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché si pronunci su tutti i motivi di appello e regoli le spese del giudizio di legittimità.