Agenzia delle Entrate ottiene conferma sulla indetraibilità dell’IVA sulle spese legali dei dipendenti
Pubblicato il: 7/7/2025
Gli avvocati Andrea Silvestri e Matteo Fanni hanno rappresentato Fisia Ambiente S.p.A.; l’Avvocatura generale dello Stato ha assistito l’Agenzia delle Entrate.
Con tre sentenze gemelle, la n. 17111, la n. 17112 e la n. 17113 del 2025, pubblicate il 25 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, presieduta dalla Cons. Angelina Maria Perrino e relatore Gianluca Grasso, ha rigettato i ricorsi proposti da Fisia Ambiente S.p.A. contro l’Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015.
La controversia riguardava la detrazione dell’IVA relativa a spese legali sostenute dalla società per la difesa in giudizio di amministratori, dirigenti e dipendenti coinvolti in procedimenti penali. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la detrazione, ritenendo che tali spese, pur deducibili ai fini delle imposte dirette, non fossero inerenti ai fini IVA, in quanto non direttamente collegate all’attività d’impresa.
La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini IVA, l’inerenza deve essere valutata in termini qualitativi e non meramente utilitaristici. È necessario che il costo sia direttamente riferibile all’attività imprenditoriale e non semplicemente connesso in modo occasionale. Le spese legali sostenute per la difesa penale di dipendenti, anche se conclusesi con assoluzione, non sono considerate inerenti, poiché la necessità della difesa deriva da un’iniziativa esterna (l’accusa) e non da un’attività produttiva dell’impresa.
La Corte ha inoltre respinto le censure relative alla violazione del principio di retroattività della legge più favorevole in materia sanzionatoria, ritenendo legittima la previsione dell’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024, che limita l’applicazione delle nuove sanzioni più favorevoli alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La Suprema Corte ha escluso il contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali, evidenziando che la riforma sanzionatoria si inserisce in un più ampio ripensamento del sistema tributario e del rapporto tra fisco e contribuente.
In conclusione, la Corte ha rigettato i ricorsi e condannato Fisia Ambiente S.p.A. al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 7.600,00 per ciascuna delle sentenze n. 17111 e n. 17113, e in euro 10.800,00 per la sentenza n. 17112, oltre alle spese prenotate a debito.