Beckman Coulter si conferma nell’estensione della fornitura sanitaria in Lombardia
Pubblicato il: 7/14/2025
Gli avvocati Umberto Michielin e Helga Garuzzo hanno assistito Beckman Coulter S.r.l.; gli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Claudio Tesauro hanno rappresentato Abbott S.r.l.; gli avvocati Manuela Carone e Annunziata Timpano hanno rappresentato l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi; gli avvocati Annalisa Avolio e Vittoria Luciano hanno rappresentato l’ASST Valtellina e Alto Lario.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5645/2025, pronunciata sul ricorso n. 738/2025, ha affrontato la controversia insorta tra Abbott S.r.l. e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) dei Sette Laghi e della Valtellina e Alto Lario, nonché la società Beckman Coulter S.r.l. La vicenda ruota attorno alla procedura di gara indetta dall’ASST Sette Laghi (CIG A05B6D7D42) per l’affidamento del servizio di apparecchiature e materiali di consumo per esami di laboratorio di chimica clinica e tossicologia (Lotto 1 "Corelab"), successivamente aggiudicata a Beckman Coulter S.r.l..
La questione nasce a seguito dell’adesione dell’ASST Valtellina e Alto Lario, nel 2024, alla gara bandita dall’ASST Sette Laghi nel 2021, che prevedeva la possibilità per altre aziende sanitarie di usufruire delle condizioni aggiudicate, anche senza avere preso parte originariamente alla procedura. L’adesione è avvenuta a seguito della scadenza del contratto in essere tra l’ASST Valtellina e Abbott, con Affidamento a Beckman Coulter per un servizio della durata di sei anni e un importo complessivo di 9.516.000 euro. L’iniziativa è stata impugnata da Abbott davanti al TAR Lombardia, che aveva respinto il ricorso nel dicembre 2024.
Il contenzioso trae origine dalla contestazione di Abbott nei confronti dell’adesione dell’ASST Valtellina e Alto Lario alla gara già conclusa dall’ASST Sette Laghi, ritenuta una violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e pubblicità delle procedure di gara. Abbott aveva adito il TAR per chiedere l’annullamento della decisione, sostenendo l’illegittimità della clausola di adesione e la mancanza di adeguata istruttoria nella scelta della controparte pubblica. Il TAR Lombardia aveva però ritenuto infondati i motivi di ricorso.
In appello davanti al Consiglio di Stato, Abbott ha articolato quattro principali motivi: illegittimità della clausola di adesione non assimilabile a un accordo quadro; carenza di istruttoria e motivazione; illegittimità della durata della fornitura; modifiche non consentite della prestazione. Il Collegio ha valutato puntualmente ciascun motivo, rilevando che la clausola di adesione trova fondamento nei principi di aggregazione delle gare e di efficientamento della spesa pubblica, è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante e non introduce violazioni alle regole della concorrenza, poiché le condizioni estese erano già note ai partecipanti in sede di gara. Inoltre, la durata dell'affidamento e le specifiche tecniche sono risultate coerenti sia con il capitolato d’appalto che con gli atti del procedimento.
Dal punto di vista giuridico, il Consiglio di Stato ha ritenuto decisivo il rispetto dei presupposti per l’applicazione legittima della clausola di adesione: evidenza preventiva nell’atto di gara della possibilità di estensione, identificazione delle amministrazioni aderenti e valore massimo delle estensioni, omogeneità della prestazione. È stato inoltre escluso il difetto di motivazione, risultando agli atti sia le esigenze di fabbisogno dell’ente aderente sia comparazioni di natura economica con la precedente aggiudicazione.
La sentenza ha pertanto respinto l’appello di Abbott, confermando la decisione del TAR Lombardia n. 3623/2024. Per effetto della pronuncia, Beckman Coulter mantiene l’aggiudicazione dell’estensione del servizio e il contratto con ASST Valtellina e Alto Lario resta pienamente valido ed efficace alle condizioni fissate. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

