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Regione Molise ottiene conferma sul difetto di giurisdizione nella vertenza con Neuromed


Pubblicato il: 7/14/2025

Gli avvocati Salvatore Di Pardo e Katia Palladino hanno assistito Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S. S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sul ricorso n. 9648/2024, promosso dall’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S. S.p.A. contro il Commissario Straordinario per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Settore Sanitario della Regione Molise, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Molise e la Conferenza permanente per i Rapporti Stato-Regioni, e nei confronti di Asrem e Medical Center S.r.l. Il procedimento in appello aveva ad oggetto la riforma della sentenza n. 293/2024 del TAR Molise, che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso di Neuromed originariamente iscritto al n.r.g. 305/2021 e rivolto ad annullare la nota regionale n. prot. 106929/2021.

La vicenda trae origine dalla richiesta della Regione Molise indirizzata a Neuromed di annullare una fattura per oltre due milioni di euro (fattura n. 125897/2020), pari alla differenza tra quanto prudenzialmente accantonato da Neuromed e le contestazioni tecnico-sanitarie mosse dalla Regione relativamente alle prestazioni erogate nell’anno 2018. Secondo l’Istituto, attraverso quella nota la Regione avrebbe esercitato un potere autoritativo, incidendo sulle spettanze economiche maturate e sulle modalità di remunerazione previste dal rapporto concessorio in regime di accreditamento.

Il TAR Molise aveva stabilito che tali questioni non rientravano nell’ambito dei poteri autoritativi della pubblica amministrazione, considerandole dispute attinenti alla fase esecutiva di un contratto sanitario e dunque rientranti entro un rapporto di tipo paritetico tra le parti. La domanda di Neuromed sarebbe, secondo il primo giudice, rivolta solo all’accertamento di un credito e non all’impugnazione di atti provvedimentali.

Avverso questa sentenza, Neuromed ha proposto appello, sostenendo la sussistenza della giurisdizione amministrativa per la contestazione della legittimità della condotta regionale e deducendo che la vicenda coinvolgesse, invece, l’esercizio di poteri autoritativi.

La questione ha trovato una risposta negativa nel Consiglio di Stato, che ha anzitutto esaminato e rigettato le eccezioni in rito proposte dalla difesa erariale circa l’inammissibilità dell’appello e la carenza di interesse. Nel merito, il Collegio ha approfondito il regime delle controverse tra enti pubblici e concessionari di pubblici servizi, affermando che quando la controversia riguarda esclusivamente corrispettivi, come il quantum dovuto in forza di un rapporto già determinato da precedenti atti (nel caso di specie, la determinazione regionale del budget e le relative note di credito e fatture), questa si configura come vertenza patrimoniale riservata al giudice ordinario.

La decisione si fonda sull’articolo 133, comma 1, lett. c) c.p.a., che attribuisce al giudice amministrativo le controversie relative a concessioni di pubblici servizi, ma esclude, in base alla giurisprudenza consolidata, quelle aventi a oggetto indennità, canoni e altri corrispettivi, che rimangono rimesse alla giurisdizione ordinaria. Nel caso esaminato, osserva il Consiglio di Stato, la Regione Molise non ha esercitato poteri autoritativi né ha inciso in via unilaterale sul budget, ma ha semplicemente contestato una pretesa economica nell’ambito di un rapporto privatistico già definito.

Sulla scorta di tali motivi, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Neuromed, confermando la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e sancendo la necessità per l’istituto ricorrente di proporre nuovamente la domanda dinanzi al giudice ordinario. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.