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Società Autostrada Tirrenica ottiene il risarcimento per le tariffe A12 2014


Pubblicato il: 7/14/2025

L’avvocato Marco Annoni ha assistito Società Autostrada Tirrenica S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5664/2025 nell’ambito del ricorso n. 6942/2023, ha accolto il ricorso in revocazione proposto da Società Autostrada Tirrenica S.p.A. (SAT) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in relazione alla vicenda degli incrementi tariffari per l’esercizio 2014 dell’Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia.

Il contenzioso nasce dall’impugnazione, da parte di SAT, del decreto interministeriale n. 490/2013 con cui era stato riconosciuto un incremento tariffario del 5% per il 2014, inferiore sia alla richiesta del concessionario (7,87%), sia alla misura istruttoria indicata dagli uffici competenti (7,54%). SAT ha quindi richiesto sia il riconoscimento di un adeguamento tariffario almeno pari al 7,54%, sia il risarcimento dei danni correlati all’ingiustificata riduzione dei pedaggi.

In primo grado, il TAR Lazio (sentenza n. 1566/2019) aveva annullato il decreto ministeriale e imposto ai Ministeri resistenti di rivalutare l’istanza tariffaria. Nonostante la pronuncia, i Ministeri non hanno dato seguito all’ordine, rendendo necessario un ulteriore giudizio di ottemperanza che ha portato alla nomina di un commissario ad acta.

Quest’ultimo, con decreto del 21 ottobre 2020, ha fissato l’aggiornamento tariffario spettante a SAT al 7,54% per l’anno 2014. All’esito degli appelli davanti al Consiglio di Stato, sia principale dei Ministeri sia incidentale di SAT, la sentenza n. 1041/2023 aveva rigettato entrambe le impugnazioni, ritenendo inammissibili sia la domanda di imposizione di adozione del provvedimento tariffario in quanto materia demandata all’amministrazione, sia la domanda risarcitoria, reputata prematura.

Decisivo in questa revocazione è stato l’errore di fatto del giudice d’appello che non ha considerato la sopravvenuta esistenza e la definitività del decreto commissariale che aveva già accolto la pretesa di SAT sull’entità dell’adeguamento tariffario.

L’omessa considerazione di tale provvedimento ha impedito di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di calcolare il danno risarcibile, nonostante tali elementi fossero stati correttamente dedotti e documentati dalla parte ricorrente. In accoglimento dell’istanza di revocazione, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la domanda di condanna dei Ministeri all’adozione del provvedimento tariffario è cessata per intervenuta soddisfazione amministrativa tramite il commissario ad acta.

Sulla domanda risarcitoria, è stata riconosciuta l’esistenza del danno consistente nei minori pedaggi incassati da SAT nel 2014 rispetto a quelli spettanti con l’adeguamento del 7,54%. La liquidazione dell’esatto ammontare è demandata all’amministrazione, che dovrà proporre la quantificazione alla concessionaria entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, utilizzando i criteri fissati dal provvedimento commissariale.

Le amministrazioni resistenti sono quindi tenute al risarcimento nei limiti e parametri indicati nella motivazione della sentenza, con rivalutazione monetaria e interessi legali. La decisione conclude definitivamente la lunga controversia amministrativa sulle tariffe autostradali del 2014 e cristallizza il diritto di SAT al ristoro delle somme non percepite.

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