Espansione ottiene la riforma della sentenza sui criteri dei contributi alle emittenti
Pubblicato il: 7/16/2025
L’avvocato Tommaso Di Nitto ha assistito Espansione S.r.l.; gli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano hanno rappresentato European Broadcasting Company S.r.l.; l’Avvocatura Generale dello Stato ha rappresentato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 5678/2025 (ricorsi 2623/2024 e 2803/2024), pubblicata il 1° luglio 2025, si è pronunciato sul contenzioso promosso da Espansione S.r.l. e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy contro European Broadcasting Company S.r.l. La controversia ha riguardato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2018 alle emittenti televisive commerciali, approvata con decreto ministeriale del 14 ottobre 2019, e la ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
L’origine della vicenda risale al ricorso di European Broadcasting Company S.r.l. contro il decreto ministeriale che, applicando l’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146 del 2017, prevedeva un “scalino preferenziale” riservando il 95% delle risorse ai primi cento classificati in graduatoria e il 5% ai successivi. La società ricorrente aveva contestato anche la rilevanza dei dati Auditel tra i criteri di punteggio e sollevato questioni di legittimità della normativa di riferimento, ritenendo il proprio punteggio inadeguato. In primo grado, il TAR Lazio, con la sentenza n. 14140/2023, aveva dichiarato il ricorso parzialmente improcedibile e in parte accolto, ritenendo applicabile all’annualità 2018 la sola disciplina regolamentare, non elevata a livello legislativo.
In appello, Espansione S.r.l. e il Ministero hanno sostenuto che la cosiddetta "legificazione" del d.P.R. 146/2017 dovesse valere già dall’entrata in vigore dell’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, e quindi anche per l’anno 2018, attribuendo così valore di legge ai criteri regolamentari, compreso lo “scalino preferenziale”. European Broadcasting Company S.r.l. ha resistito ai ricorsi insistendo sull’irretroattività della legificazione e richiamando decisioni precedenti che avevano annullato il meccanismo per gli anni 2016 e 2017.
Il Consiglio di Stato si è concentrato sulla portata temporale dell’intervento legislativo e ha sottolineato come la sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2025 abbia chiarito che il rinvio all’intero d.P.R. 146/2017 nell’art. 4-bis del d.l. 91/2018 comporta la legificazione integrale della fonte regolamentare, con effetti dalla data di entrata in vigore della norma, cioè dal 22 settembre 2018. Di conseguenza, anche per l’annualità 2018, il regolamento aveva forza di legge e le sue disposizioni, compresa la regola dello “scalino”, non erano censurabili dal giudice amministrativo, ma solo dalla Corte costituzionale che, con la già ricordata sentenza, ne ha sancito la conformità ai principi costituzionali.
Il Consiglio di Stato ha quindi accolto gli appelli di Espansione S.r.l. e del Ministero, riformando parzialmente la decisione di primo grado e respingendo integralmente il ricorso introduttivo di European Broadcasting Company S.r.l., stabilendo così la legittimità della graduatoria e dei criteri applicati, senza alcuna lesione giuridica per gli altri soggetti controinteressati. Economicamente, la sentenza conferma la ripartizione dei contributi come da graduatoria contestata. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate per la complessità delle questioni trattate.

