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Il Consiglio di Stato conferma la legittimità del “gradino preferenziale”: respinto l’appello di GRP Media


Pubblicato il: 7/15/2025

Fabrizio Magliaro ed Eleonora Zazza hanno assistito GRP Media S.r.l. in liquidazione. L’Avvocatura Generale dello Stato ha rappresentato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza della Repubblica. Massimo Colicchia, Fabio Todarello, Maria Chiara Berra e Giovanni Corbyons hanno assistito Auditel S.r.l.. Tommaso Di Nitto ha assistito Associazione Tv Locali.

Con sentenza n. 5683/2025, pubblicata il 1° luglio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto l’appello proposto da GRP Media S.r.l. in liquidazione (n. 1080/2024 REG.RIC.), confermando la legittimità del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi MIMIT) del 14 ottobre 2019, con cui era stata approvata la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei contributi pubblici alle emittenti televisive locali a carattere commerciale per l’anno 2018, ai sensi del D.P.R. n. 146/2017.

La controversia ruotava attorno alla legittimità del cosiddetto “scalino preferenziale”, previsto dall’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017, che attribuisce il 95% delle risorse disponibili alle prime cento emittenti in graduatoria e il restante 5% alle successive. GRP Media, esclusa da tale soglia, aveva impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, sollevando plurimi profili di incostituzionalità e violazione del diritto europeo, tra cui l’illegittimità del parametro Auditel, la violazione della concorrenza e l’asserita natura di aiuto di Stato del meccanismo di riparto.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello. In particolare, ha chiarito che il meccanismo regolamentare è stato integralmente “legificato” dall’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, convertito nella legge n. 108/2018, con effetti retroattivi a partire dal 22 settembre 2018. Tale legificazione, confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 44/2025, ha elevato a rango primario le disposizioni del D.P.R. n. 146/2017, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo.

Quanto alle censure relative alla posizione di Auditel, il Collegio ha ribadito che l’utilizzo dei dati di ascolto non costituisce una novità nel settore e che la scelta di non aderire al sistema di rilevazione è una libera opzione imprenditoriale, non idonea a incidere sulla legittimità del criterio selettivo. Inoltre, è stata esclusa la configurabilità di un aiuto di Stato, in quanto la valutazione della compatibilità con il mercato interno spetta esclusivamente alla Commissione Europea, e l’appellante non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare l’illegalità del regime.

Infine, il Consiglio ha sottolineato che il sistema di riparto adottato, incluso lo “scalino preferenziale”, è coerente con gli obiettivi di qualità dell’informazione, pluralismo e innovazione perseguiti dal legislatore, e non determina una compressione irragionevole del principio di concorrenza.

Alla luce della complessità della questione, che ha richiesto anche l’intervento della Corte Costituzionale, le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate tra le parti.