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Regione Basilicata ottiene conferma sulla non vincolatività dei pareri Anac in gara pubblica


Pubblicato il: 7/15/2025

Gli avvocati Giuseppe Walter De Trizio e Vito Aurelio Pappalepore hanno rappresentato Eurosistemi S.r.l.; l’avvocato Valerio Di Giacomo ha rappresentato la Regione Basilicata; l’avvocato Salvatore Napolitano ha rappresentato Cogeim S.r.l. e General Impianti S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato in data 1 luglio 2025 (sentenza n. 5684/2025, ricorso n. 1213/2025) nel contenzioso che vedeva contrapposte Eurosistemi S.r.l., la Regione Basilicata e il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Cogeim S.r.l. e General Impianti S.r.l.

L’appello di Eurosistemi S.r.l. mirava alla riforma della sentenza n. 845/2025 del TAR Lazio, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ottemperanza e la domanda risarcitoria relative all’appalto dei lavori degli impianti elettrici e tecnologici del Data Center Unico – Sito secondario di Matera.

La vicenda origina dall’esito di una gara indetta dalla Regione Basilicata, conclusasi con l’aggiudicazione all’ATI Co.Ge.Im-General Impianti. Successivamente, Eurosistemi ha richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un parere di precontenzioso sulla procedura. Il parere ANAC n. 537 del 21 novembre 2023 aveva ritenuto non conforme alle norme la valutazione della stazione appaltante per l’omessa indicazione dei costi della sicurezza.

Nonostante la sollecitazione di Eurosistemi, la Regione Basilicata non si è conformata al parere. Da qui il ricorso prima al TAR Basilicata, che si è dichiarato incompetente, e poi al TAR Lazio, il quale ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Nel procedimento di appello, Eurosistemi ha sostenuto la natura vincolante del parere ANAC anche alle gare indette prima dell’1 luglio 2023, chiedendo sia l’ottemperanza che, in subordine, il risarcimento del danno subito per la mancata aggiudicazione dell’appalto. Regione Basilicata e le imprese controinteressate si sono costituite per il rigetto dell’appello, confermando la tesi della non vincolatività del parere e la correttezza della statuizione di inammissibilità.

Il Consiglio di Stato, riscontrando che la procedura di gara è stata indetta con lettera d’invito trasmessa il 28 giugno 2023 – quindi in vigenza del d.lgs. 50/2016 – ha ritenuto che trovino applicazione le regole sulla natura non vincolante dei pareri ANAC per istanze presentate da un solo soggetto e senza consenso delle altre parti a vincolarsi preventivamente al parere stesso. I giudici amministrativi hanno inoltre richiamato consolidato orientamento giurisprudenziale per cui tali pareri costituiscono esclusivamente giudizi non lesivi e non soggetti ad impugnativa. Elemento chiave per la decisione è stato il riconoscimento della natura non vincolante del parere ANAC ex art. 211 d.lgs. 50/2016, in mancanza di consenso preventivo da parte di tutti i concorrenti e della stazione appaltante. Questo tipo di parere non può produrre effetti vincolanti né integrare il presupposto per l’azione di ottemperanza. Su tale base, anche la domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata, sia per carenza di interesse, sia perché Eurosistemi non aveva impugnato tempestivamente l’aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello di Eurosistemi S.r.l., confermando la sentenza del TAR Lazio seppur con parziale diversa motivazione. Eurosistemi è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Regione Basilicata e dell’ATI controinteressata, per l’importo di 3000 euro ciascuna. L’esito della sentenza rafforza l’orientamento sulla non impugnabilità e non vincolatività dei pareri ANAC nelle gare soggette al codice previgente, con rilevanti conseguenze in punto di tutela giurisdizionale degli operatori economici.