Acciona Agua confermata aggiudicataria del progetto "Risanamento 4" di Acquedotto Pugliese S.p.A.
Pubblicato il: 7/15/2025
L’avvocato Maria Cristina Lenoci ha assistito il Consorzio Stabile Infratech s.c.a.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con Tecnomec Engineering s.r.l. e I.CO.NA. Società Cooperativa. L’avvocato Ada Carabba ha rappresentato Acquedotto Pugliese S.p.A. L’avvocato Ignazio Lagrotta ha assistito Acciona Agua S.A.
Con tre sentenze gemelle (n. 5706, 5707 e 5708 del 2025), pubblicate il 2 luglio 2025, il Consiglio di Stato – Sezione Quinta – ha rigettato gli appelli proposti dal Consorzio Stabile Infratech s.c.a.r.l. avverso le decisioni del TAR Puglia – Lecce (nn. 20, 21 e 25 del 2024), confermando l’aggiudicazione in favore della società Acciona Agua S.A. di tre distinti lotti dell’appalto “Risanamento 4” bandito da Acquedotto Pugliese S.p.A., relativi a interventi di distrettualizzazione, controllo pressioni e sostituzione di tronchi vetusti nelle reti idriche.
In tutti e tre i procedimenti, il Consorzio Infratech aveva impugnato i provvedimenti di aggiudicazione lamentando, tra le altre cose, l’illegittimità dell’ostensione parziale degli atti di gara, la presunta inaffidabilità dell’offerta dell’aggiudicataria e l’illegittimità della consegna in via d’urgenza dei lavori. In particolare, il Consorzio ricorrente sosteneva che Acciona Agua avesse presentato, in sede di giustificativi dell’offerta anomala, una soluzione tecnica diversa da quella originariamente proposta, configurando un inammissibile aliud pro alio.
Il Consiglio di Stato ha respinto tutte le censure, confermando la correttezza delle sentenze di primo grado. In primo luogo, ha escluso che l’ostensione parziale degli atti potesse costituire motivo autonomo di ricorso, in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Quanto alla presunta difformità dell’offerta, il Collegio ha ritenuto che le tubazioni in ghisa sferoidale indicate nei giustificativi corrispondessero a quelle offerte, trattandosi di prodotti del Gruppo Saint Gobain con caratteristiche tecniche equivalenti, indipendentemente dal marchio commerciale (PAM o Stanton UK).
Determinante è stata la verificazione tecnica disposta dal Collegio, affidata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento, che ha confermato la piena equivalenza tecnica tra le tubazioni PAM e Stanton, entrambe prodotte negli stessi stabilimenti del Gruppo Saint Gobain, con identico rivestimento Biozinalium e finitura Aquacoat. Il verificatore ha inoltre chiarito che le differenze riscontrate nei giustificativi (ad esempio lo spessore del rivestimento) erano prive di rilevanza tecnica e dovute a refusi.
Il Consiglio di Stato ha richiamato i consolidati principi giurisprudenziali in materia di aliud pro alio e di equivalenza tecnica, ribadendo che l’esclusione di un’offerta è giustificata solo in presenza di una difformità radicale e non rimediabile rispetto alla lex specialis. In tutti e tre i casi, è stata esclusa la sussistenza di una tale difformità.
Infine, il Collegio ha ritenuto assorbita la censura relativa alla consegna in via d’urgenza dei lavori, rilevando che, una volta confermata la legittimità dell’aggiudicazione, veniva meno l’interesse del ricorrente all’annullamento dell’atto di esecuzione anticipata del contratto.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha rigettato gli appelli principali del Consorzio Infratech, dichiarato improcedibili gli appelli incidentali di Acciona Agua S.A. per sopravvenuto difetto di interesse, e condannato il Consorzio appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 per ciascun giudizio.

