Rekeep ottiene annullamento dell’incameramento automatico delle cauzioni Consip
Pubblicato il: 7/15/2025
L'avvocato Saverio Sticchi Damiani ha assistito Rekeep Spa.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 5714/2025 sul ricorso n. 1741/2023, ha accolto la domanda di Rekeep Spa volta alla revocazione di una precedente decisione (sentenza n. 10467/2022), avente ad oggetto l’incameramento automatico delle cauzioni provvisorie relative alla cosiddetta "Gara Musei" indetta da Consip Spa.
Le parti direttamente coinvolte sono Rekeep Spa, assistita dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, e Consip Spa, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato. Sono stati inoltre destinatari della decisione l’Autorità Nazionale Anticorruzione e Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, sebbene non costituiti in giudizio.
La vicenda origina dalla partecipazione di Rekeep alla gara Consip per l’affidamento di servizi integrati negli istituti e luoghi di cultura: Rekeep venne esclusa da vari lotti ed oggetto di un provvedimento di escussione delle cauzioni provvisorie, in applicazione della disciplina allora vigente (art. 38, comma 1, lett. f del d.lgs. 163/2006), a seguito di un anche accertato illecito antitrust in altra gara.
Rekeep contestava non solo l’esclusione ma soprattutto l’incameramento automatico delle cauzioni, ritenendolo contrario ai principi euro-unitari di proporzionalità e parità di trattamento. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio aveva respinto il ricorso di Rekeep sia contro l’esclusione, sia contro il provvedimento concernente la cauzione.
La decisione era stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, che però, secondo Rekeep, aveva omesso di pronunciarsi correttamente sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in relazione al meccanismo automatico di incameramento della garanzia.
L’elemento giuridico decisivo del contenzioso riguarda la presenza di un errore revocatorio. Nella nuova decisione il Consiglio di Stato ha ritenuto che la precedente sentenza aveva omesso, per errore di percezione degli atti processuali, la dovuta valutazione della questione pregiudiziale relativa alla compatibilità del sistema interno con il diritto dell’Unione. Fondamentale rilievo ha assunto la sentenza della Corte di Giustizia UE (cause riunite C-403/23 e C-404/23 del 26 settembre 2024), la quale ha chiarito che i principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza ostano a una normativa nazionale che imponga l’incameramento automatico della cauzione anche quando il servizio non sia stato aggiudicato all’operatore economico escluso.
La pronuncia del Consiglio di Stato annulla quindi il provvedimento Consip di escussione delle garanzie (prot. n. 9820/2020 del 13 marzo 2020) relative ai lotti 1, 3, 5, 6, e 7, limitatamente a Rekeep Spa. Permane la validità dell’esclusione dalla gara, ma viene meno la sanzione pecuniaria automatica della cauzione. La sentenza sottolinea inoltre che la posizione dell’operatore primo in graduatoria ma non aggiudicatario non può essere assimilata a quella dell’aggiudicatario ai fini dell’escussione della cauzione. Le spese di lite sono compensate, valorizzando la particolare complessità giuridica della controversia.

