Roma Capitale legittimata sulla revoca della concessione sportiva
Pubblicato il: 7/15/2025
Gli avvocati Ignazio Abrignani e Michele Guzzo hanno rappresentato Wellness Town S.a.s. di Aries Global Service S.r.l. L’avvocato Rodolfo Murra ha assistito Roma Capitale.
Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha reso la sentenza n. 5739/2025 (RG n. 9884/2020), pronunciandosi sul contenzioso che vede coinvolte la società Wellness Town S.a.s. di Aries Global Service S.r.l., ricorrente, e Roma Capitale, resistente. La controversia ha ad oggetto la richiesta di annullamento della determinazione dirigenziale dell’11 giugno 2013 con cui il Comune di Roma aveva disposto la decadenza e la revoca della concessione, nonché le successive intimazioni e diffide al rilascio dell’impianto sportivo sito in via Livio Agresti n. 13.
La vicenda trae origine dal programma di Roma Capitale volto al ripristino, ristrutturazione e gestione degli impianti sportivi cittadini tramite concessione a privati. L’impianto in questione fu inizialmente affidato ad A.S. Appio S.r.l., cui subentrò nel 2008 la Wellness Town S.r.l., che si assunse l’onere delle pendenze debitorie a carico della precedente concessionaria. Nonostante il supporto del Comune in termini di mutuo agevolato e fideiussione, l’aggravarsi dell’insolvenza determinò l’escussione delle fideiussioni e la successiva dichiarazione di decadenza dalla concessione, seguita da diffide per il rilascio dell’impianto.
La sentenza di primo grado del TAR Lazio (n. 3050/2020) aveva già respinto il ricorso della società, ritenendo la decadenza conforme alle previsioni della convenzione e rigettando sia la domanda restitutoria che quella risarcitoria. La società appellante aveva sostenuto che l’equilibrio economico-giuridico della concessione fosse stato compromesso dalle scelte del Comune, il quale avrebbe autorizzato l’apertura di altri impianti sportivi limitrofi, e aveva contestato la mancata corresponsione di importi a fronte delle migliorie apportate all’impianto.
Nell’appello Wellness Town ha insistito su questi temi, lamentando la mancata considerazione di fatti sopravvenuti e la presunta scorrettezza dell’Amministrazione nella gestione della fase restitutoria. Roma Capitale si è costituita chiedendo la conferma della decisione di primo grado.
Il Consiglio di Stato, nel rigettare l’appello, ha considerato decisivi due profili: da un lato l’assenza di cause di squilibrio rilevanti tali da inficiare la validità della decadenza, dall’altro la previsione espressa della convenzione secondo cui il concessionario, al termine del rapporto, non avesse diritto ad alcun riconoscimento economico né per le opere realizzate né per altre cause. Gli inadempimenti della ricorrente, noti già al momento del subentro, e la mancata richiesta di recesso anticipato rafforzavano la legittimità dell’azione di Roma Capitale.
In conseguenza della pronuncia, il giudizio d’appello si è concluso con il rigetto delle domande di Wellness Town S.a.s. di Aries Global Service S.r.l. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali a favore di Roma Capitale per l’importo di 4.000 euro oltre accessori di legge. Dal punto di vista economico e giuridico, la sentenza conferma la validità della decadenza, escludendo il diritto del concessionario a qualsiasi pretesa economica ulteriore e stabilendo il dovere di riconsegna dell’impianto nelle condizioni convenute.

