Inapplicabilità della doppia proroga e inesistenza oggettiva delle fatture: la CGT di Trento accoglie il ricorso della contribuente trentina
Pubblicato il: 7/4/2025
Nella vertenza, il Dott. Comm. Antonio Borghetti e l’Avvocato Maurizio Roat hanno assistito con successo una storica società di costruzioni trentina.
Con sentenza n. 588/2024, pronunciata in data 16 giugno 2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento – Sezione n. 2, è stato accolto il ricorso proposto dalla società avverso un avviso di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, relativi all’anno d’imposta 2017 per imposte IRES, IRPEF, IVA e IRAP.
La controversia ha avuto origine dall’impugnazione dell’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società ricorrente una serie di violazioni fiscali, tra cui l’emissione e l’utilizzo di fatture ritenute oggettivamente inesistenti.
La difesa della società, affidata allo Studio Borghetti – legale e tributario, ha sostenuto l’infondatezza dell’accertamento, evidenziando in particolare ed in via preliminare l’inapplicabilità della doppia proroga dei termini decadenziali prevista dalla normativa tributaria.
La Corte ha ritenuto fondate le doglianze della società, accogliendo integralmente il ricorso e annullandol’atto impugnato.
Elemento giuridico centrale della decisione è stato il riconoscimento della decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, in relazione ai termini previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’inapplicabilità della doppia proroga in assenza dei presupposti richiesti.
La decisione rappresenta un importante precedente in materia di accertamenti fiscali, rafforzando la tutela dei contribuenti contro l’uso estensivo e non motivato di plurimi meccanismi di proroga dei termini di decadenza da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Con tale pronuncia, la Corte trentina, con argomentata e convincente motivazione incardina la decisione nell’alveo del sentiero tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza 247/2011 e recentemente seguito dalla Corte di Cassazione (9010/2024).