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Enki si conferma aggiudicataria nella gara dei rifiuti contro Ecosistem


Pubblicato il: 7/16/2025

L’avvocato Francesco Izzo ha rappresentato Ecosistem s.r.l.; gli avvocati Enzo Robaldo, Pietro Ferraris e Andrea Abbamonte hanno assistito Enki s.r.l.; gli avvocati Francesco Lilli, Fabio Massimo Pellicano e Fabio Fiorellino hanno rappresentato PA Service s.r.l.; l’avvocato Angelo Marzocchella ha rappresentato Regione Campania.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 5747/2025 (ricorso n. 2390/2025), ha respinto l'appello proposto da Ecosistem s.r.l. – in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con Herambiente s.p.a. – avverso la decisione del TAR Campania (sentenza n. 1810/2025) sulla procedura di gara bandita dalla Regione Campania (CIG A030CE4A1D) per la rimozione, trasporto e conferimento di rifiuti, suddivisa in due lotti e aggiudicata all’RTI Enki s.r.l. La società Ecosistem, terza classificata con Herambiente, aveva impugnato l’ammissione e l’aggiudicazione in favore sia della prima classificata Enki sia della seconda, PA Service s.r.l..

L’oggetto principale del contenzioso riguardava l’affidamento di un servizio regionale di gestione dei rifiuti, con Ecostistem che contestava l’ammissione e l’assegnazione dei lotti, lamentando tra le altre cose vizi procedurali e carenze documentali nelle domande delle prime due classificate. Nell’origine della vicenda, la Regione Campania aveva aggiudicato entrambi i lotti della gara ad Enki. Ecosistem sollevava critiche su presunte irregolarità relative a documentazione amministrativa e tecnica, alla forma del contratto di avvalimento presentato da Enki e al deposito di documenti su autorizzazioni e accordi commerciali da parte di PA Service.

Il giudizio di primo grado presso il TAR si era risolto con la riunione dei due ricorsi promossi da Ecosistem: per la parte relativa a PA Service, il ricorso fu dichiarato infondato, quanto al ricorso contro Enki fu ritenuto inammissibile per difetto di interesse, mentre i ricorsi incidentali furono dichiarati improcedibili. Il TAR aveva riconosciuto che PA Service risultasse conforme a quanto richiesto dal disciplinare e che l’interpretazione dei documenti e dei chiarimenti della stazione appaltante consentiva comunque la sanatoria delle eventuali irregolarità formali tramite il soccorso istruttorio.

Il Consiglio di Stato, in appello, si è focalizzato sulla validità e la forma del contratto di avvalimento presentato da Enki. In particolare, Ecosistem sosteneva la nullità del contratto per mancato rispetto della forma digitale "ad substantiam" e la carenza di firme digitali, nonché l’assenza di traduzioni ufficiali in italiano di alcuni documenti. Il Collegio ha però ritenuto che la normativa vigente e il disciplinare non impongono la forma digitale a pena di nullità, ma solo la forma scritta, e che la presenza di firme autografe rende comunque valido il contratto, risultando la digitalizzazione funzionale unicamente all’opponibilità della data certa alla stazione appaltante. Le altre doglianze sulla sottoscrizione delle dichiarazioni e sulle traduzioni sono state giudicate infondate, poiché i documenti contestati risultavano sottoscritti nei modi previsti e redatti anche in lingua italiana.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha sancito che l’appello di Ecosistem è infondato e lo ha respinto integralmente, confermando di fatto la regolarità dell’aggiudicazione ad Enki s.r.l.. L’appello incidentale proposto da Enki è stato dichiarato improcedibile. Non sono state riconosciute ragioni per escludere né Enki né PA Service dalla gara, mentre le ulteriori contestazioni di Ecosistem sono state ritenute irrilevanti alla luce dell’assetto documentale e regolamentare della procedura. Quanto alle spese di lite, esse sono state compensate tra tutte le parti per la novità delle questioni trattate.