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Consiglio di Stato riconosce il diritto di ACT all’autoproduzione del servizio antincendio nel porto di Ancona


Pubblicato il: 7/16/2025

Gli avvocati Salvatore Menditto e Giandomenico Frittelli hanno assistito Adriatic Container Terminal – ACT S.r.l.; l'avvocato Maurizio Discepolo ha rappresentato Amatori Interestate S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha deciso il ricorso n. 4555/2024, promosso da Adriatic Container Terminal – ACT S.r.l. contro Amatori Interestate S.r.l. (subentrata a Blue Service S.r.l. per incorporazione), la Capitaneria di Porto di Ancona e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La sentenza, pubblicata il 31 dicembre 2024 (n. 10550/2024), era volta alla riforma della sentenza di primo grado del TAR Marche n. 331/2024 che aveva accolto il ricorso della parte oggi appellata contro l’autorizzazione rilasciata ad ACT S.r.l. per l’esercizio, in autoproduzione, del servizio antincendio durante le operazioni di carico e scarico di merci pericolose nel porto di Ancona.

La vicenda ha origine nel 2008, quando ACT ottenne dall’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto) un’autorizzazione a svolgere, in regime di autoproduzione, il servizio antincendio in ambito portuale, secondo quanto previsto dall’ordinanza n. 76/2006. Blue Service S.r.l. aveva precedentemente svolto in via esclusiva tale servizio “in conto terzi” sulla base di un’ordinanza del 2004 dell’Autorità Portuale. Blue Service contestava la successiva autorizzazione ritenendo che solo essa fosse legittimata a svolgere il servizio, sostenendo anche l’incompetenza della Capitaneria di Porto nell’emanare la relativa disciplina e contestando la possibilità di autoproduzione in capo a soggetti privi di concessione, ma titolari di semplice autorizzazione.

Il TAR Marche aveva accolto il ricorso di Blue Service, considerando non competente la Capitaneria di Porto a disciplinare la materia e ritenendo che l’autoproduzione fosse riservata solo ai concessionari e non anche agli autorizzati, come ACT. ACT propose appello al Consiglio di Stato contro questa pronuncia. Nel frattempo, Blue Service fu incorporata in Amatori Interestate.

Nel giudizio davanti al Consiglio di Stato, le questioni principali hanno riguardato: la sopravvenuta carenza d’interesse per cessazione dell’attività di Blue Service (rigettata perché Amatori Interestate ha acquisito le funzioni e l’interesse attuale e concreto a conseguire il risultato della lite); la correttezza delle valutazioni del TAR sulle competenze regolamentari tra Autorità Portuale (AP) e Autorità Marittima (AM) in materia di vigilanza antincendio; la legittimità dell’autoproduzione anche per i meri autorizzati. Decisivo, a giudizio della Sezione, è stato riconoscere come la disciplina dettata dal DPR n. 134/2005 attribuisca specificamente all’Autorità Marittima la competenza regolamentare in tema di servizi antincendio da assicurare durante l’imbarco/sbarco di merci pericolose, quale norma speciale prevalente rispetto alla disciplina generale della legge n. 84/1994.

Altro profilo rilevante è stato il riconoscimento, da parte della normativa primaria e sovranazionale (art. 9 l. n. 287/1990 e d.lgs. n. 272/1999), del diritto all’autoproduzione di servizi portuali non solo ai concessionari, ma a tutti gli operatori legittimati, senza distinzioni sostanziali fra titolo concessorio e semplice autorizzazione, escludendo posizioni di privilegio o esclusività per singoli operatori. Il Consiglio di Stato ha quindi concluso che ACT, in possesso dei requisiti previsti, aveva diritto al rilascio dell’autorizzazione in contestazione.

In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da ACT S.r.l., riformando la sentenza del TAR Marche e rigettando il ricorso di primo grado di Blue Service/Amatori Interestate. Le spese del giudizio sono state compensate fra tutte le parti, in considerazione della novità delle questioni esaminate. L’autorità amministrativa dovrà dare esecuzione alla pronuncia.