Regione Puglia ottiene conferma sulla legittimità dell’affidamento diretto a Ferrovie del Sud Est
Pubblicato il: 7/16/2025
Gli avvocati Velia Maria Leone ha assistito Regione Puglia. Gli avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo hanno assistito Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. Gli avvocati Gian Luca Zampa e Giorgio Candeloro hanno rappresentato Grandi Treni Espressi s.p.a..
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sull’appello n. 4537/2024, promosso da Grandi Treni Espressi s.p.a. contro la Regione Puglia e Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in merito all’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale disposto dalla Regione. L'appello aveva ad oggetto la sentenza del TAR Puglia n. 410/2024 che aveva dichiarato irricevibile il ricorso della società Grandi Treni Espressi.
La vicenda trae origine dalla delibera di Giunta Regionale n. 2182 del 29 dicembre 2020, con cui la Regione Puglia aveva disposto l’affidamento diretto in favore di FSE dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2031, subordinato a tre condizioni sospensive. Successivamente, vari atti tra il 2021 e il 2023 avevano prorogato l’affidamento in attesa del perfezionamento delle condizioni e da ultimo, nel 2023, la stipulazione del contratto per il periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2032. Grandi Treni Espressi ha impugnato questi atti, lamentando l’illegittimità dell’affidamento diretto senza gara, l’inclusione dei servizi su gomma e la durata eccessiva dell’affidamento.
Il TAR, adito da Grandi Treni Espressi, aveva dichiarato irricevibile il ricorso per tardività, ritenendo lesivo e da impugnare l’atto originario (la delibera n. 2182/2020) e, comunque, aveva respinto nel merito tutte le censure relative alla normativa applicabile, all’inclusione dei servizi automobilistici e alla durata dell’affidamento.
In appello, Grandi Treni Espressi ha dedotto vari motivi: erroneità della declaratoria di irricevibilità; illegittimità dell’affidamento diretto senza gara poiché, alla data di perfezionamento delle condizioni, era in vigore il d.lgs. 201/2022 che avrebbe imposto la gara; illegittimità dell’estensione ai servizi su gomma in assenza dei presupposti di temporaneità; e violazione del limite decennale per la durata degli affidamenti.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva la natura lesiva immediata della delibera originaria del 2020 – che aveva già disposto la scelta dell’affidatario – rispetto alla quale il ricorso al TAR doveva essere considerato tardivo. Sul piano sostanziale, la legittimità dell’affidamento è stata valutata alla luce della normativa vigente al momento dell’adozione della delibera, confermando la regola del tempus regit actum. La possibilità di affidamento diretto dei servizi ferroviari risultante dall’art. 5, par. 6, del Regolamento UE 1370/2007 non era stata superata dal d.lgs. 201/2022, e l’inclusione di servizi automobilistici era stata ritenuta conforme in quanto destinata a coprire esigenze temporanee e straordinarie, non costituendo servizi strutturali e continuativi. Infine, la durata dell’affidamento risultava conforme al limite decennale posto dal Regolamento europeo, anche escludendo dal computo i precedenti affidamenti di natura transitoria o emessi in regime di pandemia.
Con la sentenza n. 10556/2024, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Grandi Treni Espressi e confermato integralmente la legittimità dell’operato della Regione Puglia e di Ferrovie del Sud Est. Viene così consolidata la scelta di affidamento diretto fino a fine 2032, senza conseguenze economiche diverse dalla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La pronuncia suggella la conferma della compatibilità della procedura seguita dalla Regione con il quadro normativo interno ed europeo, in particolare sul rispetto dei tempi, delle procedure ed escludendo illegittimità su durata e oggetto dell’affidamento.

