Armando Testa vince il contenzioso sul bando per il branding Umbria
Pubblicato il: 7/16/2025
L'avvocato Giovanni Spataro ha rappresentato Heads Group s.r.l., Digical s.r.l. e Dekmatis s.n.c. Gli avvocati Luca Benci e Anna Rita Gobbo hanno assistito Regione Umbria. L’avvocato Gianfranco Passalacqua ha rappresentato Armando Testa s.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sull’appello proposto da Heads Group s.r.l., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con Digical s.r.l. e Dekmatis s.n.c., contro la Regione Umbria e nei confronti di Armando Testa s.p.a., in riferimento alla procedura CIG A011A6393C relativa all’appalto per la progettazione e gestione della strategia d’immagine del brand Umbria. Il procedimento, iscritto al n. 5923/2024, riguarda l’assegnazione della gara da parte della Regione Umbria, aggiudicata a Armando Testa s.p.a., e la successiva impugnazione da parte del raggruppamento secondo in graduatoria.
La vicenda trae origine dall’affidamento del servizio per il branding “Umbria” bandito dalla Regione a fine ottobre 2023. Heads Group, seconda classificata, ha contestato l’aggiudicazione alla società Armando Testa, deducendo vizi procedurali, tra cui: l'omesso inserimento dei curricula professionali nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, una presunta errata attribuzione dei punteggi tecnici, e la difformità dell’offerta rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis, contestando anche la presentazione di un cortometraggio di 15 minuti invece che un progetto di video finalizzato allo spot di 30 secondi.
Il TAR Umbria aveva respinto il ricorso di Heads Group, ritenendo che i requisiti e i documenti contestati fossero stati comunque tempestivamente presentati durante la procedura di gara, senza violazione della regolarità concorsuale. Le doglianze proseguite in appello si sono concentrate sugli stessi punti: collocazione dei curricula nella documentazione amministrativa anziché tecnica, presunto difetto di conformità dell’offerta Armando Testa e richiesta di esclusione o revisione del punteggio, nonché domanda di subentro o risarcimento danni.
La decisione del Consiglio di Stato si è basata su due elementi giuridici principali: la presenza dei curricula richiesti tra gli atti del procedimento, ritenuta sufficiente anche se inserita nel fascicolo virtuale per la verifica dei requisiti (FVOE) e non nella busta tecnica; e la coerenza dell’offerta di Armando Testa rispetto alla richiesta di presentare un progetto di video storytelling funzionale a uno spot da 30 secondi. Si è chiarito che non vi era motivo di esclusione né pregiudizio per la commissione di gara, nemmeno per quanto riguarda la commistione di documenti tecnici e amministrativi, e che la libertà creativa lasciata dalla lex specialis consentiva le soluzioni proposte dall’aggiudicataria.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10557 del 31 dicembre 2024, ha integralmente respinto l’appello di Heads Group e delle sue associate, confermando la legittimità dell’aggiudicazione in favore di Armando Testa s.p.a. Sono state inoltre condannate le società appellanti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 in favore di ciascuna appellata costituita, ribadendo così la solidità degli atti della Regione e la correttezza della procedura espletata.

