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Safe mantiene l’aggiudicazione nella gara DPI Anas


Pubblicato il: 7/17/2025

Gli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci hanno rappresentato Safe S.r.l.; gli avvocati Simona Motta, Max Diego Benedetti ed Erica Bianco hanno assistito ST Protect S.p.a.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sull’appello presentato da ST Protect S.p.a. contro Anas S.p.a. e nei confronti di Safe S.r.l. nell’ambito della procedura DGACQ 29-22, relativa alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per la Direzione Generale e gli Uffici Territoriali di Anas (CIG 92638166CC). Il ricorso in appello, iscritto al n. 4453/2024, mirava alla riforma della sentenza n. 3552/2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado di ST Protect.

L’oggetto del contendere riguarda la legittimità degli atti con cui Anas ha concluso positivamente il controllo di conformità dei prodotti offerti da Safe S.r.l., aggiudicataria della gara per la fornitura dei DPI, e il successivo nulla osta alla stipula dell’Accordo Quadro. ST Protect, seconda graduata, ha impugnato questi atti, contestando le modalità e i tempi in cui Anas avrebbe dovuto consentire l’accesso agli atti e ritenendo la tempestività della propria impugnazione. Secondo la ricostruzione, ST Protect aveva richiesto accesso alla documentazione rilevante solo il 30 maggio 2023, ottenendo risposta il 2 agosto 2023 e successivamente presentando ricorso ritenuto tardivo dal TAR.

La controversia segue una vicenda articolata: dapprima la gara era stata aggiudicata a Safe con provvedimento del 3 ottobre 2022. ST Protect aveva ottenuto un primo successo davanti al Tar Lazio, che aveva annullato l’aggiudicazione in suo favore. Tuttavia, l’appello di Safe era stato accolto dal Consiglio di Stato nel settembre 2023, con conseguente nuova aggiudicazione a Safe e stipula dell’Accordo Quadro il 12 ottobre 2023. ST Protect ha quindi impugnato anche questi ultimi atti. In tutto il percorso, particolare attenzione è stata rivolta al momento in cui la ricorrente ha acquisito la piena consapevolezza degli atti e delle certificazioni di conformità dei prodotti oggetto della gara.

Il TAR Lazio, nella sentenza impugnata, aveva richiamato il proprio precedente n. 18449/2023 consolidando il criterio per cui, nelle gare pubbliche, il termine per impugnare un’aggiudicazione viziata da elementi conoscibili tramite accesso agli atti decorre con la conoscenza effettiva degli elementi stessi, fissando comunque il termine massimo a 45 giorni dall’aggiudicazione. Il TAR aveva dichiarato irricevibile il ricorso di ST Protect poiché presentato dopo 51 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione in favore di Safe, ritenendo che i vizi contestati fossero già noti dal 2 agosto 2023, data di risposta alla prima richiesta di accesso agli atti.

Il Consiglio di Stato, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto che ST Protect fosse in possesso degli elementi utili a impugnare già dal 2 agosto 2023, avendo ottenuto certificazioni e schede tecniche dei prodotti Safe. Ha inoltre sottolineato che, secondo la disciplina di gara, la verifica dei requisiti e la produzione delle certificazioni poteva essere conosciuta ben prima della stipula del contratto. Gli elementi giuridici determinanti sono stati, quindi, la determinazione del dies a quo del termine di impugnazione e l’adeguatezza delle informazioni ricevute tramite accesso agli atti.

Con la sentenza n. 10559/2024, pubblicata il 31 dicembre 2024, il Consiglio di Stato ha respinto definitivamente l’appello di ST Protect, confermando l’irricevibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti. ST Protect è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore di Anas e Safe per euro 3.000 ciascuna, oltre agli oneri di legge. La decisione sancisce definitivamente la regolarità della procedura di aggiudicazione in favore di Safe S.r.l. e l’efficacia degli atti adottati da Anas S.p.a.