Il TAR di Trento annulla l’aggiudicazione del nuovo polo ospedaliero: vince il ricorso dello Studio Altieri
Pubblicato il: 7/7/2025
L’avvocato Carlo Comandè, insieme agli avvocati Enzo Puccio e Filippo Morici, ha assistito lo Studio Altieri S.p.A., Manens S.p.A. e Maffeis Engineering S.p.A., riuniti in costituendo RTP. Gli avvocati Evelina Stefani, Giuliana Fozzer e Martina Zini hanno difeso la Provincia Autonoma di Trento. L’avvocato Andrea Previato ha rappresentato ATI Project S.r.l., mandataria del RTP aggiudicatario con F&M Ingegneria S.p.A., Sener Mobility S.A., Aidhos Arquitec S.A.P., Stain Engineering S.r.l. e Iure S.r.l.
Con sentenza n. 115/2025, pubblicata il 3 luglio 2025, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto dal team legale di CDRA, annullando l’aggiudicazione dell’appalto del valore di oltre 37 milioni di euro e dichiarando inefficace il contratto stipulato il 16 aprile 2025 tra la stazione appaltante e il RTP ATI Project.
Il TAR ha ritenuto fondate le censure sollevate da CDRA, accertando che il raggruppamento aggiudicatario non possedeva i requisiti minimi di capacità tecnico-professionale richiesti dalla lex specialis, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione, nel decennio antecedente alla pubblicazione del bando, di servizi di direzione lavori nella categoria E.10 per un importo minimo di 128.580.000 euro. Le certificazioni prodotte dal RTP ATI Project, relative a progetti internazionali, non hanno dimostrato in modo univoco lo svolgimento di attività di direzione lavori, ma piuttosto di progettazione o assistenza tecnica. Inoltre, uno dei servizi indicati risultava ancora in corso e quindi non valutabile.
Il Collegio ha escluso che i principi del risultato e della fiducia, pur richiamati dalla stazione appaltante, potessero giustificare l’ammissione di documentazione incompleta o non conforme, trattandosi di una carenza sostanziale e non meramente formale. Ha inoltre evidenziato che la stazione appaltante non ha fornito risposte puntuali alle contestazioni sollevate, né ha giustificato adeguatamente le proprie valutazioni.
La sentenza ha disposto l’esclusione del RTP ATI Project dalla procedura, ma non ha accolto la richiesta di subentro avanzata dal ricorrente, subordinata alla verifica della congruità dell’offerta e del possesso dei requisiti da parte del RTI Studio Altieri. Le spese di giudizio sono state poste a carico della Provincia Autonoma di Trento e del RTP controinteressato.

