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Soledil Consorzio Stabile confermata aggiudicataria dell'appalto scolastico in provincia di Caserta


Pubblicato il: 7/17/2025

L'avvocato Paolo Cantile ha rappresentato Soledil Consorzio Stabile. L'avvocatessa Rachele Barbarano ha assistito la Provincia di Caserta. Gli avvocati Antonio Melucci e Francesco Zaccone hanno rappresentato Consorzio Stabile Energos. Gli avvocati Paolo Cantile e Donato Lettieri hanno rappresentato Arca S.r.l. L'avvocato Alberto Saggiomo ha assistito Costruzioni Generali Sud S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 5761/2025 (ricorso n. 847/2025), ha risolto il contenzioso sorto in relazione all’aggiudicazione di un importante appalto finanziato con fondi PNRR per la realizzazione di una scuola situata nella provincia di Caserta. Le parti coinvolte erano, da un lato, il Consorzio Stabile Energos (mandataria in RTI con Costruzioni Generali Sud S.r.l.) e, dall’altro, la Provincia di Caserta, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, diversi altri ministeri e Soledil Consorzio Stabile, con il coinvolgimento in qualità di controinteressata di Arca S.r.l. e di Costruzioni Generali Sud S.r.l. come interventore ad adiuvandum.

La vicenda prende origine dalla procedura di gara per la costruzione di una nuova scuola, per la quale era prevista tra le altre la qualificazione nella categoria superspecialistica OS32, relativa alle strutture in legno. In primo luogo Energos si era classificata al primo posto, seguita da Soledil. Tuttavia, a seguito di un ricorso di Soledil, la Provincia di Caserta annullava in autotutela l’originaria aggiudicazione, redigendo una nuova graduatoria che vedeva Soledil sorpassare Energos. Quest’ultima contestava la legittimità della nuova aggiudicazione, lamentando sia la genericità della dichiarazione di subappalto OS32 prestata da Soledil sia questioni sul punteggio dell’offerta tecnica.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania aveva già respinto il ricorso di Energos, ritenendo non necessaria la dichiarazione di subappalto per la categoria OS32 e valutando discrezionali le scelte della Commissione sui punteggi tecnici. Energos ha dunque proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, tornando a lamentare sia la motivazione carente nell’annullamento in autotutela, sia le presunte violazioni in materia di subappalto obbligatorio, sia l’erroneità nella valutazione delle offerte tecniche.

L’odierno pronunciamento si sofferma su alcuni elementi giuridici chiave. Innanzitutto, il Consiglio di Stato ha chiarito che la Provincia ha correttamente motivato l’autotutela poiché nel riformulare la graduatoria ha evidenziato un errore nella precedente attribuzione dei punteggi, senza trascurare le osservazioni mosse da Energos. In materia di subappalto, il Collegio ha ribadito che la categoria OS32, seppur superspecialistica, non è più a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’art. 12 del DL n. 47/2014, come già affermato nel precedente giurisprudenziale della stessa Sezione: ciò comporta che Soledil, già in possesso dell’attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 sull’intero importo, non era tenuta a dichiarare il subappalto necessario per le lavorazioni OS32, anche se superiori a 150.000 euro ma inferiori al 10% del totale dell’appalto. Sul piano della valutazione tecnica, il Consiglio ha ritenuto che le contestazioni di Energos fossero generiche e mirassero impropriamente a sostituire la valutazione dell’amministrazione a quella del giudice, senza dimostrare manifeste irragionevolezze o abnormità decisionali.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di Energos, confermando la validità della nuova aggiudicazione a favore di Soledil Consorzio Stabile. Dal punto di vista economico, la parte appellante è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore di Soledil, Provincia di Caserta e Arca S.r.l., fissate in 3.000 euro per ciascuna di queste parti, oltre IVA e CPA. Resta invece compensata la spesa giudiziale tra Energos e le amministrazioni statali coinvolte. La pronuncia mette un punto fermo sulla legittimità della procedura di aggiudicazione e sulle qualificazioni richieste per le opere OS32 nella disciplina applicabile ratione temporis.