Agile Telecom ottiene conferma sull'annullamento del blocco SMS Alias dall’estero
Pubblicato il: 7/17/2025
L'avvocato Gilberto Nava ha assistito Agile Telecom S.p.A. Gli avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi hanno affiancato Wind Tre S.p.A. intervenuta in giudizio.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 5763/2025 pubblicata il 4 luglio 2025 (ric. n. 1937/2024), si è pronunciato sul contenzioso tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) e Agile Telecom S.p.A., concernente la legittimità del Regolamento sull’utilizzo dei caratteri alfanumerici come mittente di messaggistica aziendale (SMS Alias). L’atto impugnato – la delibera AGCom n. 12/23/CIR del 3 maggio 2023 – prevedeva il blocco del traffico SMS con Alias proveniente dall’estero. Fastweb S.p.A. è rimasta non costituita, mentre Wind Tre S.p.A. è intervenuta ad adiuvandum a favore dell’Autorità.
La vicenda trae origine dall’approvazione del Regolamento da parte di AGCom, cui Agile Telecom S.p.A. ha opposto vari motivi di illegittimità. In particolare, la società contestava la presunta carenza di base giuridica dell’intervento, l’irragionevolezza delle misure adottate, la violazione dei principi europei sulla libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE, direttiva 2000/31/CE), l’eccessiva onerosità degli obblighi imposti agli operatori e la tardività del procedimento. Secondo la ricorrente, il blocco degli SMS Alias dall’estero non era giustificato, introduceva disparità di trattamento e comprometteva la posizione consolidata del settore. AGCom, dal canto suo, difendeva la conformità del proprio operato alla normativa nazionale ed europea.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 1692/2024, aveva accolto i principali motivi di Agile Telecom, annullando le previsioni del Regolamento che imponevano il blocco dei servizi SMS Alias dall’estero, e rilevando la carenza di una base giuridica idonea e la violazione della libertà di prestazione di servizi sancita dal diritto europeo. Era stato invece rigettato il motivo relativo agli obblighi di verifica a carico degli operatori, mentre i profili procedurali erano stati assorbiti.
L’Autorità ha impugnato la sentenza deducendo che gli artt. 98 sexies e 98 decies del d.lgs. 259/2003 costituirebbero una valida base giuridica, che l’istruttoria svolta sarebbe sufficiente in relazione al rischio di frodi, che il diritto europeo consentirebbe misure simili e che le Raccomandazioni ITU giustificherebbero il divieto. Agile Telecom, costituendosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione di alcune statuizioni e sostenuto comunque l’infondatezza dell’appello.
I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che l’art. 98 decies, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche consenta all’Autorità di adottare misure generalizzate di blocco per prevenire frodi o abusi. Tuttavia, è stato confermato che l’AGCom non ha specificamente motivato, né istruito adeguatamente, circa l’effettiva esigenza e proporzionalità del blocco degli SMS Alias provenienti dall’estero. Inoltre, è stato respinto l’argomento secondo cui il diritto europeo o le Raccomandazioni ITU renderebbero obbligatoria la restrizione del servizio: né la direttiva 2018/1972/UE né le Raccomandazioni ITU, prive di carattere vincolante, consentivano di derogare, senza precisa motivazione, alla libertà di prestazione dei servizi prevista dall’art. 56 TFUE e dalla direttiva 2000/31/CE.
Sulla base di queste conclusioni, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso soltanto in parte – riconoscendo la validità della base giuridica astratta – ma ha confermato, seppure con motivazione diversa, la sentenza del TAR Lazio che annullava le previsioni regolamentari impugnate. L’amministrazione potrà rinnovare il provvedimento solo svolgendo approfondita istruttoria e motivazione circa la concreta esigenza di prevenzione delle frodi e la compatibilità con la disciplina europea. Non sono state disposte statuizioni di condanna alle spese, essendo queste state dichiarate integralmente compensate tra le parti.