ARERA ottiene ragione sulle tariffe dei certificati bianchi
Pubblicato il: 7/17/2025
Gli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandro Botto (Legance – Avvocati Associati) hanno rappresentato Italgas Reti S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5808/2025, ha deciso il contenzioso tra l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e Italgas Reti S.p.A., avente ad oggetto la legittimità delle modalità di calcolo del contributo tariffario da riconoscere ai distributori nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE) in seguito alla revisione effettuata con la delibera ARERA n. 270/2020/R/efr. Il caso trae origine dagli appelli incrociati avviati contro la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 2326/2024 (regg. ric. n. 8935/2024 e n. 8984/2024).
Il contenzioso trae origine da precedenti decisioni amministrative che avevano annullato, in parte qua, il decreto interministeriale 10 maggio 2018 e le relative delibere ARERA che fissavano limiti (cap) e meccanismi di calcolo per i contributi tariffari spettanti ai distributori obbligati all'acquisto dei TEE. La revisione conseguente della disciplina, attuata con delibera ARERA del 14 luglio 2020 n. 270/2020/R/efr, fu impugnata da Italgas Reti davanti al TAR Lombardia sia per l’annullamento sia per l’ottemperanza, ritenendola in violazione del precedente giudicato. Il TAR, con la sentenza poi appellata, aveva accolto solo una delle censure di Italgas Reti – in particolare sull’individuazione del floor di 10 euro per i TEE virtuali – respingendo le altre domande della società.
La controversia si è quindi sviluppata su due fronti: da un lato ARERA ha impugnato la parte della sentenza a sé sfavorevole, dall’altro Italgas Reti ha gravato contro la mancata accoglienza delle residue doglianze, tutte ancora relative al meccanismo di determinazione dei contributi tariffari e alla copertura dei costi efficienti (cd. full cost recovery). Nel passato la questione aveva già portato a un intenso contenzioso sulle competenze tra ministeri e autorità indipendente su chi dovesse fissare tali contributi e sui limiti legittimi all’intervento ministeriale.
Nel nuovo giudizio, ARERA ha sostenuto che la determinazione del floor di 10 euro per i TEE virtuali non fosse correlata in modo indissolubile al cap annullato di 250 euro, e che nessun contenuto conformativo era stato imposto dal giudicato precedente alla sua discrezionalità regolatoria. Italgas Reti, di contro, denunciava diverse presunte violazioni, tra cui il mancato rispetto del full cost recovery e indebite interferenze ministeriali nel meccanismo di calcolo.
Il Consiglio di Stato ha ricostruito i principi normativi rilevanti, riconoscendo che, secondo il diritto europeo e nazionale, il principio di copertura integrale dei costi (full cost recovery) non si estende in modo automatico anche al settore della distribuzione gas e ai TEE, ma che il contributo tariffario deve comunque avvicinarsi al reale aggravio di costi subito dagli operatori. Ha inoltre confermato l’autonoma competenza dell’ARERA sulle modalità di calcolo e respinto la tesi dell’illegittima influenza ministeriale nel fissare i parametri del floor e nell’includere i prezzi degli scambi bilaterali di TEE, ritenendo che le norme di riferimento attribuiscano all’Autorità ampi margini di valutazione tecnico-discrezionale.
La decisione del Consiglio di Stato accoglie l’appello di ARERA e respinge integralmente quello di Italgas Reti, riformando la sentenza di primo grado e determinando così il rigetto totale del ricorso originario. Le spese dei due gradi sono state compensate tra le parti. In concreto la pronuncia conferma la legittimità della delibera ARERA n. 270/2020/R/efr in ogni sua parte, fissando un punto fermo sulla distinzione dei ruoli tra autorità indipendente e amministrazione centrale nella disciplina tariffaria del sistema TEE e tassellando l’orientamento secondo cui la copertura tariffaria deve risultare congrua rispetto ai costi, pur non garantendone un rimborso integrale automatico.