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ARERA ottiene vittoria piena sul contributo tariffario dei certificati bianchi


Pubblicato il: 7/18/2025

Gli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti hanno rappresentato e difeso Areti S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con la sentenza n. 5809/2025 (n. reg. ric. 8936/2024 e 9082/2024), pubblicata il 4 luglio 2025, ha risolto il contenzioso tra l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e Areti S.p.A., avente ad oggetto la determinazione del contributo tariffario a favore dei distributori di energia elettrica e gas nel sistema dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi). Il procedimento trae origine dagli appelli avverso la sentenza del TAR Lombardia, Milano, n. 2325/2024.

Alla base della controversia vi è la revisione, da parte di ARERA, delle regole per la determinazione del contributo tariffario previsto a copertura dei costi sostenuti dai distributori per l’acquisto dei certificati bianchi, a seguito della precedente sentenza del TAR Lombardia n. 2538/2019 che aveva annullato alcuni provvedimenti amministrativi nella parte in cui ponevano un tetto massimo al contributo. ARERA, con la delibera n. 270/2020/R/efr, ha adottato nuove regole, ritenute da Areti non conformi al giudicato e ai principi di legge, in particolare per quanto concerne il valore minimo (floor) e massimo (cap) riconoscibile nel meccanismo tariffario.

In primo grado, il TAR Lombardia aveva accolto parzialmente le doglianze di Areti, annullando la delibera ARERA limitatamente al parametro di fissazione del floor a 10 euro, in quanto considerato inscindibilmente legato al valore del cap già annullato nel 2019. Entrambe le parti hanno appellato la decisione: ARERA chiedendo la conferma della propria autonomia regolatoria, Areti lamentando l’erroneità del mancato riconoscimento integrale dei costi e l’asserita ingerenza ministeriale nella determinazione della tariffa.

Nella decisione del 2025, il Consiglio di Stato ha rilevato che la materia della determinazione tariffaria resta di esclusiva competenza di ARERA e che i limiti fissati dal Ministero ai TEE virtuali non hanno invaso la sfera riservata al regolatore. La sentenza ha inoltre chiarito che l’ordinamento europeo e nazionale non impongono un principio di integrale full cost recovery per i settori dell’energia e del gas, a differenza del servizio idrico. Fondamentale si è rivelato l’orientamento della Corte di giustizia UE secondo cui la tariffa deve avvicinarsi al reale aggravio di costi, senza obbligo di copertura totale.

Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di ARERA e respinto quello di Areti, con conseguente totale rigetto del ricorso di primo grado. Il pronunciamento consolida l’impostazione di ARERA sulla disciplina tariffaria dei certificati bianchi, lasciando salvi gli atti adottati e non comportando ripetizione di somme o modifica delle modalità di calcolo già in essere. Le spese di giudizio sono state compensate per entrambe le parti.