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FILSE ottiene conferma diniego contributo a start-up su bando innovazione energetica


Pubblicato il: 7/17/2025

Gli avvocati Giovanni Bormioli, Silvia Repetto e Paolo Bormioli hanno assistito Space V S.r.l.: gli avvocati Ernesto Lavatelli e Pierpaolo Traverso hanno rappresentato FILSE – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.a.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5818/2025 (ricorso n. 5697/2024), ha deciso sulla controversia tra Space V S.r.l., start up innovativa e spin-off universitario specializzato in soluzioni avanzate di efficientamento energetico, e FILSE – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.a. oggetto di diniego di un contributo regionale a fondo perduto. Regione Liguria, destinataria della misura, non si è costituita in giudizio.

La vicenda trae origine dalla domanda, presentata da Space V, per l’ottenimento di un contributo da 139.000 euro sulla base della Smart Specialisation Strategy della Regione Liguria, finalizzata al finanziamento di innovazione per l’efficientamento energetico industriale.

L’obiettivo era la realizzazione di una serra verticale brevettata – La Serra Adattiva Verticale – che prometteva significativi risparmi energetici nelle coltivazioni ortofloricole.

FILSE aveva respinto la richiesta, ritenendo che il progetto non producesse efficientamento energetico su un processo produttivo esistente di proprietà della stessa Space V, ma fosse finalizzato alla commercializzazione del prodotto presso terzi. A nulla sono valse le osservazioni della società, che aveva dedotto anche violazioni delle procedure di punteggio e tempistiche istruttorie previste dal bando.

Il ricorso introduttivo di Space V al TAR Liguria era stato respinto con sentenza n. 1009/2023, interpretando il bando come rivolto esclusivamente al finanziamento di innovazioni applicate dai richiedenti alle proprie strutture.

La società aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato, contestando tra l’altro l’errata interpretazione della portata del bando – che, a suo dire, avrebbe dovuto includere anche progetti volti alla diffusione commerciale di innovazioni – nonché presunte violazioni procedurali. Il Consiglio di Stato, ripercorrendo i passaggi dei precedenti giudizi, ha condiviso il percorso interpretativo del TAR.

La Corte ha giudicato corretto ritenere che la disciplina attuale limiti i benefici ai progetti che producono effettivo efficientamento energetico nelle strutture del richiedente, escludendo da tali contributi chi intende immettere sul mercato innovazioni senza applicarle direttamente al proprio ciclo produttivo. Decisiva per la soluzione della controversia è stata l’analisi della lex specialis e, in particolare, dell’art. 4.1 del bando regionale, che definisce chiaramente come finalità ammissibile l’efficientamento energetico di impianti e strutture già esistenti presso i soggetti beneficiari. Il Collegio ha osservato che la domanda di Space V non rispettava tale presupposto, poiché la serra adattiva era destinata al mercato, senza riscontro diretto e attuale di efficientamento presso la sede produttiva della società.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello di Space V S.r.l., confermando integralmente la sentenza di primo grado e il provvedimento di diniego. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di FILSE S.p.a., per un totale di 3.000 euro, oltre accessori di legge. La decisione rafforza l’interpretazione restrittiva dei criteri per l’accesso a contributi pubblici su bandi innovazione-incentivo energetico, fissando un orientamento sulla necessità che il beneficio ricada esclusivamente sulle strutture del soggetto proponente.