Ministero delle Infrastrutture confermata la giurisdizione ordinaria nel contenzioso con Autostrade per l’Italia
Pubblicato il: 7/18/2025
Gli Avvocati Ernesto Stajano e Daniele Villa hanno assistito Autostrade per l’Italia S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 5821/2025 (ricorso n. 1833/2025), ha deciso sul contenzioso tra Autostrade per l’Italia S.p.A. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’oggetto della controversia era l’impugnazione del provvedimento n. 10206 del 13 aprile 2021, con cui il Ministero aveva approvato una perizia di variante riguardante l’interconnessione A4/A13, disponendo stralci e una diminuzione dell’importo economico riconosciuto rispetto a quanto richiesto dal concessionario.
La vicenda trae origine dall’approvazione ministeriale di una variante progettuale per l’interconnessione tra le autostrade A4 e A13, progetto per il quale Autostrade per l’Italia lamentava carenze istruttorie, mancata comunicazione dei motivi ostativi e motivazione insufficiente, essenzialmente ritenendo la riduzione del corrispettivo subordinata a vizi formali e sostanziali nel procedimento adottato dall’amministrazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sentenza n. 2893/2024, aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Contro questa decisione Autostrade per l’Italia ha proposto appello, invocando la sussistenza della giurisdizione amministrativa in virtù degli artt. 97, 111 e 113 Cost., nonché dell’art. 133 c.p.a., per la natura di potere pubblico espressa dall’approvazione dei progetti e delle varianti.
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, ritenendo che il ricorso riguardasse esclusivamente questioni di carattere patrimoniale, con particolare riferimento alla quantificazione del corrispettivo dovuto in esecuzione del contratto di concessione. Nel dettaglio, la fase pubblicistica si era ormai conclusa con la stipula della convenzione tra le parti, e la controversia era estranea all’esercizio di un potere autoritativo dell’Amministrazione. Richiamando precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione, è stato ribadito che simili controversie relative all’esecuzione dei contratti di concessione rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Punto centrale della decisione è stato quindi il criterio di distinzione tra fase amministrativa (pubblicistica) e fase esecutiva (contrattuale): in assenza di atti autoritativi sopravvenuti e in presenza di contestazioni relative a profili strettamente patrimoniali, il giudice amministrativo risulta privo di giurisdizione esclusiva, secondo la disciplina dell’art. 133, comma 1, lettere b) e c) c.p.a.
Il Consiglio di Stato ha pertanto rigettato l’appello di Autostrade per l’Italia S.p.A., confermando che la causa dovrà essere conosciuta dal giudice ordinario. Autostrade per l’Italia è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

