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GSA si conferma aggiudicataria nell’appalto antincendio del Policlinico San Martino


Pubblicato il: 7/18/2025

Gli avvocati Carmela Marino e Luigi Borgia hanno assistito Elisicilia S.r.l.; l’avvocato Ernesto Lavatelli ha rappresentato IRCCS Ospedale Policlinico San Martino; gli avvocati Paolo Caruso e Luca Mazzeo hanno affiancato GSA - Gruppo Servizi Associati S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5822/2025, resa nell’ambito del procedimento n. 632/2025, ha definito il contenzioso insorto tra Elisicilia S.r.l. e IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, con la partecipazione di GSA - Gruppo Servizi Associati S.p.A., relativo all’aggiudicazione della gara per il sistema di gestione della sicurezza antincendio, prevenzione incendi, gestione delle emergenze, pronto intervento e gestione dell’elisuperficie presso il nosocomio ligure.

La vicenda trae origine dalla procedura di gara indetta dall’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, che aveva visto Elisicilia S.r.l. seconda graduata alle spalle di GSA.

In una prima fase, il ricorso di Elisicilia aveva condotto il TAR Liguria (sentenza n. 447/2024) ad ordinare la rinnovazione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta in favore di GSA.

Tuttavia, anche a seguito della nuova istruttoria e della successiva delibera di aggiudicazione n. 1627/2024, Elisicilia aveva nuovamente impugnato l’esito, lamentando plurime sottostime di costi e presunte violazioni delle regole di gara e dei principi del giudicato amministrativo.

Il TAR Liguria, con la sentenza n. 910/2024, aveva respinto il ricorso di Elisicilia, ritenendo congrui i costi dell’offerta di GSA e regolare il procedimento di verifica dell’anomalia svolto dalla stazione appaltante.

Elisicilia ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, articolando molteplici censure incentrate, tra l’altro, sulla presunta sottostima di alcune voci di costo (supporto SGSA, RTA, reperibilità, gestione elisuperficie, centraline, mezzi) e sulla variazione non consentita dei giustificativi in sede di verifica. I giudici di Palazzo Spada hanno ricostruito la complessa vicenda e richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica dell’anomalia, di carattere globale e sintetico, mira ad accertare l’attendibilità complessiva dell’offerta piuttosto che l’esattezza di ogni singola voce. La valutazione della stazione appaltante, salvo macroscopiche illogicità, non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo. Sul piano giuridico, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le doglianze di Elisicilia, affermando che GSA ha fornito giustificativi idonei a coprire ogni profilo contestato (costi SGSA/RTSA, gestione elisuperficie, reperibilità, attrezzature), confermando che le compensazioni e le ricostruzioni operate in fase di verifica erano legittime e in linea con le previsioni del capitolato e della normativa di gara. Inoltre, la discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella valutazione dell’attendibilità delle offerte è risultata non inficiata da vizi manifesti.

La sentenza del Consiglio di Stato ha respinto il gravame di Elisicilia, ponendo a suo carico le spese di lite, determinate in 2.500 euro per ciascuna controparte. Conseguentemente, GSA si conferma aggiudicataria del servizio, mentre sono escluse ulteriori rilevanze economiche o ripercussioni amministrative in capo alla stazione appaltante e all’aggiudicataria.