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Agenzia delle Entrate ottiene conferma dei recuperi sul beneficio Tremonti Ambiente


Pubblicato il: 7/8/2025

L’avvocato Maurizio Vincenzo Vannucci ha assistito Greenenergy S.r.l.

La controversia tra Greenenergy S.r.l. e l’Agenzia delle Entrate trae origine da un accertamento fiscale per l’anno d’imposta 2008, con cui l’Ufficio di Ascoli Piceno disconosceva integralmente alla società l’agevolazione fiscale prevista dalla cosiddetta “Tremonti Ambiente” (art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000), riguardante la detassazione di redditi destinati a investimenti ambientali.

Il caso nasce dall’utilizzo, da parte di Greenenergy, del beneficio “Tremonti Ambiente” per investimenti in impianti fotovoltaici, a cui l’Agenzia aveva opposto il diniego totale del beneficio in fase di accertamento. La vicenda si è articolata su più annualità fiscali (2008, 2009 e 2010), con successivi atti impositivi derivanti dallo scomputo di perdite – ai fini fiscali – maturate a seguito della detassazione richiesta. In sede di appello, l’Agenzia, modificando la propria posizione alla luce del decreto del Ministero Sviluppo Economico del 2012, ha ammesso la spettanza dell’agevolazione anche per imprese dedite esclusivamente alla produzione di energia rinnovabile, ma ha ridotto l’importo dell’agevolazione riconosciuta.

Il giudizio ha visto un primo accoglimento del ricorso di Greenenergy da parte della Commissione Tributaria Provinciale, cui è seguito l’appello dell’Agenzia dinanzi alla CTR Marche.

In secondo grado, la CTR ha ritenuto fondata in parte la pretesa dell’Ufficio, determinando in €2.276.074 il cosiddetto sovraccosto ambientale oggetto di detassazione.

La decisione è stata quindi oggetto di ricorso per cassazione da parte della società contribuente. In sede di legittimità, la Corte ha valutato diversi aspetti processuali e sostanziali: la portata della motivazione dell’avviso di accertamento, la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di modificare in appello la misura dell’agevolazione richiesta, e il rispetto dei termini processuali per la produzione documentale. Elementi dirimenti sono stati il riconoscimento della natura meramente quantitativa della riduzione della pretesa da parte dell’Amministrazione e l’assenza di effettiva contestazione, da parte della società, delle modalità di calcolo presentate dall’Ufficio.

La Suprema Corte, Sezione 5, con sentenza n. 17454 del 2025, ha rigettato il ricorso di Greenenergy, condannando la società alle spese processuali (3.100 euro oltre oneri) e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto. Viene dunque confermata la legittimità della pretesa tributaria rimodulata dall’Amministrazione, con effetti immediati sulla determinazione delle imposte dovute per i periodi di imposta in contestazione e la definitiva declaratoria dell’importo detassabile ai sensi della Tremonti Ambiente.