Agenzia delle Entrate ottiene conferma dell’accertamento induttivo contro Santoro Group
Pubblicato il: 7/9/2025
L’Avv. Vittorio De Bonis ha assistito Santoro Group S.r.l.
La controversia trae origine dal ricorso presentato dalla Santoro Group S.r.l., in persona dell’amministratore unico Salvatore Santoro, contro l’Agenzia delle Entrate, in relazione a un avviso di accertamento riguardante il reddito d’impresa per l’anno 2015. La causa, iscritta al n. 17670 del 2025 presso la Corte di Cassazione, vede la società impugnare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione Finanziaria, che aveva rideterminato il reddito d’impresa a seguito di un riscontro tra i dati dichiarati e quelli risultanti dallo “spesometro”. Nel procedimento, l’Agenzia delle Entrate era rappresentata dall’Avvocatura dello Stato e la Santoro Group S.r.l. dall’Avv. Vittorio De Bonis.
La vicenda trae origine dalla mancata risposta, da parte della società, all’invito all’esibizione di documentazione contabile da parte dell’Ufficio. Santoro Group aveva giustificato l’omissione con la difficoltà di accesso agli uffici pubblici a causa dell’emergenza pandemica. L’invito originario era stato fissato al 4 marzo 2020, data anteriore all’entrata in vigore dei DPCM restrittivi per il COVID-19, e successivamente reiterato al 24 luglio 2020, quando le restrizioni agli spostamenti erano già state attenuate. La società non aveva dato seguito neppure alla presentazione del questionario richiesto dall’Ufficio, che avrebbe potuto essere inviato telematicamente.
In primo grado, la Corte di giustizia tributaria di Basilicata aveva riconosciuto la legittimità dell’accertamento induttivo, sottolineando l’assenza di impedimenti oggettivi che giustificassero il mancato riscontro agli inviti dell’Amministrazione. In appello, la decisione era stata confermata, aggiungendo che Santoro Group non fornì alcuna documentazione né giustificazione, nemmeno dopo la cessazione delle restrizioni emergenziali.
Nel ricorso in Cassazione, la società ha articolato tre motivi, tra cui l’insussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo, la mancata considerazione dei costi nella determinazione del reddito e la contestazione dei criteri di detrazione IVA. La Suprema Corte ha respinto tutte le doglianze. In particolare, quanto all’accertamento induttivo, è stato evidenziato che, alla data dell’invito, non v’erano formali restrizioni e comunque la società non tentò successivamente di produrre la documentazione richiesta. Né la situazione emergenziale né la difficoltà di trasmissione telematica sono state comprovate.
Elemento decisivo della controversia è risultato il mancato adempimento agli obblighi di collaborazione previsti in materia tributaria e, in particolare, l’omissione senza causa imputabile a terzi della produzione documentale anche in momenti successivi; secondo la Corte, tale comportamento legittima l’accertamento induttivo, in linea con la giurisprudenza formatasi sul punto.
In conclusione, la Cassazione ha rigettato il ricorso di Santoro Group S.r.l., confermando il recupero fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate e condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in 3.200 euro oltre accessori, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

