Agenzia delle Entrate ottiene accoglimento nel caso delle agevolazioni Tremonti Ambiente
Pubblicato il: 7/10/2025
Gli avvocati Andrea Manzi e Giovanni Maccagnani hanno affiancato Officine Elettriche Nuove S.p.A.
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso iscritto al n. 13480/2021 R.G. tra l’Agenzia delle Entrate e Officine Elettriche Nuove S.p.A. La controversia, decisa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17807/2025 (Presidente Giudicepietro Andreina, Relatore Fracanzani Marcello Maria), concerne il riconoscimento del diritto al rimborso IRES per investimenti ambientali effettuati nel 2010 dalla società contribuente ai sensi della cosiddetta Tremonti Ambiente (l. 388/2000, art. 6, commi 13-19). L’oggetto del contendere verte sull’istanza di rimborso per complessivi €977.719,00 relativa agli anni 2011, 2012 e 2013, presentata dalla società in tema di agevolazioni fiscali ambientali.
La società richiedente aveva presentato istanza di rimborso sostenendo la spettanza delle agevolazioni fiscali per investimenti ambientali, inizialmente non richieste in dichiarazione per la percezione, rivelatasi poi erronea, dell’incompatibilità con il Conto Energia. Una volta chiarito il regime di cumulabilità, la società aveva presentato dichiarazioni integrative per i periodi d’imposta dal 2011 al 2013, implementando la variazione agevolativa nella dichiarazione del 2011. In assenza di riscontro dall’Agenzia delle Entrate, si formava il silenzio-rifiuto, avversato con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bolzano.
La CTP di Bolzano aveva accolto il ricorso della società, riconoscendo il diritto al rimborso e negando la decadenza dalla fruizione dell’agevolazione. In secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale di Bolzano riformava in parte la decisione, confermando il diritto al rimborso, ma con una riduzione del 10%. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.
I punti giuridici fondamentali affrontati dalla Cassazione hanno riguardato, in particolare, la spettanza dell’agevolazione alla luce dell’avvenuta abrogazione del beneficio dal 26 giugno 2012 e la correttezza dell’interpretazione circa il presupposto dell’investimento agevolabile. La Corte ha chiarito che ciò che rileva è il momento di realizzazione dell’investimento (che deve essere anteriore alla data di abrogazione), non la data della richiesta, e che inoltre la disciplina consente la presentazione di dichiarazioni integrative in presenza di obiettive incertezze interpretative (Cass. n. 40862/2021, SU n. 25479/2021). Tuttavia, la Corte ha aderito all’indirizzo secondo cui l’agevolazione spetta solo qualora l’investimento ambientale sia inerente all’attività dell’impresa che lo realizza, escludendo i casi in cui la produzione di energia sia destinata alla vendita e non impiegata nel ciclo produttivo dell’impresa investitrice (Cass. n. 35919/2023, n. 25157/2023).
La decisione della Corte ha accolto parzialmente il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, in particolare per quanto riguarda la mancanza dei presupposti oggettivi dell’agevolazione - ovvero la destinazione della produzione energetica non al ciclo produttivo. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, anche per la regolazione delle spese. La pronuncia comporta, in concreto, la necessità di un nuovo esame sulla spettanza del rimborso IRES in relazione ai presupposti specifici previsti dalla normativa agevolativa, incidendo così sull’entità del beneficio spettante e sul relativo impatto economico per la società contribuente.