Agenzia delle Entrate prevale in Cassazione sulla rivalutazione dei beni aziendali
Pubblicato il: 7/11/2025
L’avvocato Pietro Piccone Ferrarotti ha assistito Fra Production S.p.A.
Il contenzioso tra Fra Production S.p.A. e l’Agenzia delle Entrate trae origine da una controversia relativa alla corretta determinazione delle quote di ammortamento dei beni aziendali rivalutati ai sensi dell’articolo 1 della legge 266 del 2005. Il ricorso, iscritto al n. 20582/2017 del ruolo generale, è stato deciso dalla Corte di Cassazione, Sezione Quinta Civile, con sentenza n. 17813 pubblicata il 1° luglio 2025.
La vicenda ha avuto inizio quando Fra Production S.p.A. ha applicato la rivalutazione di alcuni macchinari aziendali facendo riferimento non soltanto al valore corrente di utilizzo dei beni, come sostenuto dall’Ufficio, ma adottando il criterio del costo storico rivalutato (ossia la somma del costo d’acquisto originario e della rivalutazione peritale). L’Agenzia delle Entrate ha contestato tale operato, ritenendo che il valore di riferimento per il calcolo dell’ammortamento dovesse essere quello risultante dalla perizia di rivalutazione, con l’obiettivo di evitare una duplicazione della deduzione di costi già ammortizzati negli esercizi precedenti.
Nei precedenti gradi di giudizio, sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria Regionale di Torino si sono espresse in senso sfavorevole alla contribuente. Respinte le sue richieste nei precedenti gradi, Fra Production S.p.A. ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi di censura: la violazione di diverse norme in materia di rivalutazione e un vizio motivazionale nella sentenza impugnata.
Gli elementi giuridici determinanti per la decisione della Corte sono stati, da un lato, il rispetto del limite massimo imposto dalle norme per la rivalutazione dei beni (in particolare l’art. 11 della legge 342/2000 e la disciplina sui principi contabili), e, dall’altro, la necessità di evitare che il valore iscritto in bilancio dei beni rivalutati superi il valore effettivamente attribuibile agli stessi. La Cassazione ha ritenuto corretta la posizione dell’Agenzia delle Entrate, affermando che cumulare il costo storico già dedotto con la rivalutazione attribuirebbe un indebito vantaggio alla parte privata, creando una illegittima duplicazione della base di ammortamento, in contrasto sia con la normativa fiscale che con i principi contabili (OIC 16).
La Corte ha quindi rigettato il ricorso di Fra Production S.p.A., confermando l’impianto giuridico sottoposto nei precedenti gradi di giudizio ed enunciando il principio secondo cui, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento dei beni rivalutati ai sensi della legge 266/2005, il valore iscritto non può mai eccedere il valore corrente effettivo attribuibile ai beni stessi. Dal punto di vista economico, la pronuncia comporta per la società la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 5.600 euro, oltre a quelle prenotate e all’ulteriore contributo unificato dovuto per la proposizione del ricorso.