Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Edison ottiene la cassazione sul rimborso delle accise sul gas naturale


Pubblicato il: 7/14/2025

Gli avvocati Livia Salvini e Davide De Girolamo dello studio Salvini e Soci hanno rappresentato Edison S.p.A.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17938/2025, si è pronunciata sul ricorso presentato da Edison S.p.A. contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in una controversia relativa al rimborso delle accise versate sul gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica. Il procedimento, originato da un’istanza di rimborso presentata da Edison nel 2008, ha visto coinvolte le centrali termoelettriche di Castelmassa e Porto Viro e riguarda il periodo 1° gennaio 2004-31 maggio 2007 (ruolo n. 12745/2022).

La vicenda trae origine dal deposito, da parte di Edison, di un’istanza di rimborso delle accise versate in misura agevolata sul gas naturale impiegato nella produzione di energia, fondata sulla ritenuta incompatibilità tra la normativa interna (artt. 24, 26 del TUA e punto 11 della Tabella A allegata) e il diritto comunitario (art. 14 Direttiva 2003/96/CE, come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 17 luglio 2008, causa C-226/07). L’Agenzia delle Dogane aveva respinto la richiesta (silenzio-rifiuto) sostenendo che Edison non aveva dimostrato l’assenza di traslazione dell’onere tributario su terzi acquirenti. La CTP di Padova aveva inizialmente accolto parzialmente il ricorso di Edison, riconoscendo il diritto al rimborso per il periodo biennale antecedente alla domanda, posizione poi riformata dalla CTR del Veneto che aveva, invece, accolto le tesi dell’Agenzia delle Dogane.

Il contenzioso si è incentrato, nei successivi gradi di giudizio, sulla corretta ripartizione dell’onere probatorio in tema di traslazione dell’accisa. L’Agenzia delle Dogane aveva sostenuto la sussistenza della traslazione dell’accisa in virtù di elementi tratti dai bilanci Edison, mentre la società insisteva sull’assenza di comprovate presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno dell’avvenuta effettiva traslazione. La CTR del Veneto, con sentenza n. 1359/08/2021, aveva ritenuto fondata la posizione dell’ADM, sulla base di un’analisi dei bilanci societari, e negato il rimborso richiesto.

Sul piano giuridico, la Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, ribadendo che la traslazione dell’imposta non costituisce elemento costitutivo della pretesa di rimborso, ma fatto impeditivo che deve essere rigorosamente dimostrato dall’amministrazione. La Sezione tributaria della Cassazione ha evidenziato come l’ADM, per vincere l’onere probatorio, non possa fare ricorso a presunzioni semplici, ma a presunzioni gravi, precise e concordanti, e solo nel caso in cui l’imposta risulti allocata tra i costi di produzione del bilancio, tale elemento può assumere rilievo probatorio, previa verifica analitica della specifica voce di bilancio coinvolta.

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di Edison, rilevando che la sentenza della CTR non aveva adeguatamente specificato in quale voce del bilancio le accise fossero state iscritte e non aveva, quindi, dato conto di un’indagine concreta sulla traslazione dell’imposta. La sentenza impugnata viene così cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame, anche rispetto all’eventuale arricchimento della società conseguente al rimborso. Restano da liquidare anche le spese relative al giudizio di legittimità.