IVS Italia ottiene l’annullamento della tassazione sulla riserva da soprapprezzo
Pubblicato il: 7/15/2025
L’avvocato prof. Livia Salvini e l’avvocato Davide De Girolamo hanno assistito IVS Italia S.p.a. L’Avvocatura Generale dello Stato ha rappresentato l’Agenzia delle Entrate.
La controversia tra IVS Italia S.p.a. e l’Agenzia delle Entrate trae origine da un avviso di liquidazione emesso dall’Amministrazione finanziaria per il recupero dell’imposta di donazione, relativa ad una delibera di aumento di capitale adottata da S.D.A. S.r.l. nel 2019, sottoscritta da Kikko S.r.l. e Gricaf S.r.l. Il caso, iscritto al n. 9846/2023 R.G., è giunto all’esame della Corte di Cassazione a seguito del rigetto, in entrambi i gradi di merito presso le commissioni tributarie lombarde, delle impugnazioni avanzate da IVS Italia S.p.a. All’origine del contenzioso vi è la riqualificazione, operata dall’Agenzia delle Entrate, della delibera di aumento di capitale come operazione connotata da gratuità (negotiummixtum cum donatione), sulla base della sproporzione tra il valore dei rami d’azienda conferiti dai nuovi soci e la percentuale di partecipazione loro attribuita, con la maggior parte del valore imputata a riserva da soprapprezzo. Secondo l’Ufficio, tale squilibrio avrebbe comportato un arricchimento indiretto in favore di IVS Italia S.p.a., socio preesistente, rilevante ai fini dell’imposta sulle donazioni. Nel giudizio di primo e secondo grado i Giudici tributari hanno confermato la tesi dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo legittima la tassazione sulla parte dell’aumento di capitale individuata come gratuita e affermando la possibilità di ricorrere ad elementi extratestuali per la quantificazione della base imponibile, anche in assenza di una specifica indicazione di valore nell’atto registrato. Con il ricorso in Cassazione, IVS Italia S.p.a. ha contestato sia la ricostruzione giuridica della fattispecie operata nei precedenti gradi, sia l’individuazione del soggetto passivo dell’imposta, sostenendo che la riserva da soprapprezzo costituita non poteva costituire arricchimento gratuito rilevante, né ai suoi fini era lecito discostarsi dagli effetti giuridici tipici dell’atto di aumento di capitale come prescritto dalla normativa civile e tributaria. La Suprema Corte, ribaltando le decisioni di merito, ha chiarito che l’interpretazione degli atti rilevanti ai fini dell’imposta di donazione deve necessariamente basarsi sugli effetti giuridici e non sulla loro sostanza economica. In particolare, la Corte ha sottolineato che la costituzione di una riserva da soprapprezzo, per come disciplinata dall’ordinamento, è destinata a incrementare il patrimonio sociale della conferitaria, senza generare un arricchimento indiretto del socio di maggioranza estraneo alla sottoscrizione dell’aumento di capitale. Pertanto, la tassazione come atto gratuito risultava infondata. Con la sentenza n. 17991/2025, la Cassazione ha accolto il ricorso di IVS Italia S.p.a., annullato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accolto anche il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Economicamente, la società vede così annullata la pretesa fiscale nei suoi confronti per l’imposta di donazione su tale operazione.

